Farmacie/1. Nuova sentenza del Consiglio di Stato su punteggio concorso straordinario

Farmacie/1. Nuova sentenza del Consiglio di Stato su punteggio concorso straordinario

Farmacie/1. Nuova sentenza del Consiglio di Stato su punteggio concorso straordinario
Rigettato il ricorso proposto da una associazione tra farmaciste per impugnare la sentenza di primo grado, concernente la graduatoria per l'assegnazione delle sedi disponibili nel Lazio. La Commissione aveva ritenuto di non poter valutare i titoli a causa dell’utilizzo dell’acronimo D.P.G.R.C. da parte delle farmaciste per specificare la pregressa idoneità. Per il Consiglio di Stato l'acronimo "non è univocamente idoneo a consentire l’identificazione dell’Ente presso cui la precedente idoneità è stata conseguita". LA SENTENZA

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 96/2019, pubblicata lo scorso 4 gennaio, ha rigettato il ricorso proposto da una associazione tra farmaciste diretto ad impugnare la sentenza di primo grado, concernente l'approvazione della graduatoria degli idonei al concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Lazio.

Nel giudizio dinanzi al Tar, le farmaciste lamentavano che nell’ambito del suddetto concorso, ai fini della graduatoria, la Commissione giudicatrice aveva ritenuto di non poter valutare il possesso di idoneità precedentemente conseguite che, ove riconosciute, avrebbero consentito loro un incremento del punteggio di circa 200 posizioni. Nello specifico la Commissione aveva ritenuto di non poter valutare i titoli a causa dell’utilizzo dell’acronimo D.P.G.R.C. da parte delle farmaciste associate per specificare la rispettiva pregressa idoneità.

La ricorrenti, inoltre, contestavano la mancata attivazione da parte della pubblica amministrazione del cosiddetto soccorso istruttorio previsto dall'articolo 6 della legge n. 241/1990. Tale norma prevede, tra l’altro, che il responsabile del procedimento accerta d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.
Il giudizio dinanzi al TAR si concludeva con il rigetto del ricorso.

Il Consiglio di Stato, chiamato a decidere sull’impugnazione proposta avverso la sentenza di primo grado, ha precisato che “l’acronimo DPGRC non è univocamente idoneo a consentire l’identificazione dell’Ente presso cui la precedente idoneità è stata conseguita, stante che detto acronimo può allo stesso modo indicare – come esattamente osservato dalla difesa della Regione Lazio – tanto la Regione Campania, quanto la Regione Calabria”.
 
Inoltre, quanto al principio del soccorso istruttorio, la sentenza di secondo grado ha specificato che l’istituto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241/1990, nell’ambito del procedimento amministrativo e, più in particolare, con riferimento alle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, non può essere invocato, quale parametro di legittimità dell’azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al partecipante obblighi di correttezza (specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell’autoresponsabilità) che impongono che quest’ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti.

La sentenza, infine, ha ulteriormente precisato che “in presenza di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente, l'invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria (su iniziativa dell'Amministrazione), di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del concorrente che non ha presentato, con le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al bando”.

29 Gennaio 2019

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