Farmacie. Tar Lazio su criterio equa distribuzione: “Preminente accessibilità al servizio da parte di una soglia minima di popolazione”

Farmacie. Tar Lazio su criterio equa distribuzione: “Preminente accessibilità al servizio da parte di una soglia minima di popolazione”

Farmacie. Tar Lazio su criterio equa distribuzione: “Preminente accessibilità al servizio da parte di una soglia minima di popolazione”
Per i giudici amministrativi, dunque, il criterio prioritario della equa distribuzione sul territorio non va inteso non in termini di equa collocazione delle farmacie sulla superficie comunale, in modo tale che per ciascuna sede siano presenti obbligatoriamente 3.300 residenti. "Lo scopo della normativa è quello di assicurare l’efficacia del servizio farmaceutico nei confronti della popolazione".

Con le sentenze nn. 3762 e 3675 del 22 e 20 marzo 2017, il Tar Lazio ha respinto i ricorsi sollevati da alcuni titolari di farmacia per l’annullamento delle delibere di revisione della pianta organica delle farmacie dei Comuni della provincia di Roma (D.G.R. Lazio n. 386/11, delibera del Comune di Ciampino n. 6/2011, d. g .r. Lazio n. 388/2011, delibera del Comune di Castel Madama n. 63/2010), confermando sul punto un principio consolidato in giurisprudenza, ribadito da ultimo anche dalla sentenza n. 1250/2017 del Consiglio di Stato.
 
In particolare, le sentenze citate hanno stabilito che, nell’individuare le sedi farmaceutiche, il criterio prioritario della equa distribuzione sul territorio previsto dall’articolo 11 del decreto legge n.1/2012 va inteso non in termini di equa collocazione delle farmacie sulla superficie comunale, ma in termini di accessibilità al servizio farmaceutico da parte di una soglia minima di popolazione residente, indipendentemente dalla sua distribuzione geografica sul territorio.
 
Il principio di equa distribuzione sul territorio, dunque, non deve essere interpretato nel senso che il Comune deve delimitare le sedi farmaceutiche in modo tale che per ciascuna sede siano presenti obbligatoriamente 3.300 residenti. Tale quorum rileva esclusivamente per determinare il numero totale delle sedi di ciascun Comune e non per determinare il bacino d’utenza della farmacia.
 
Lo scopo della normativa vigente in materia – ribadiscono i giudici amministrativi – non è garantire ai titolari della sede farmaceutica una rendita di posizione, quanto piuttosto assicurare l’efficacia del servizio farmaceutico nei confronti della popolazione, la cui valutazione è riservata al potere discrezionale della competente autorità che, sulla base di adeguata istruttoria, determina le zone carenti da rinforzare.

13 Aprile 2017

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