Farmacie. Tar Lombardia: “Il Cresci-Italia non ha abolito la programmazione territoriale”

Farmacie. Tar Lombardia: “Il Cresci-Italia non ha abolito la programmazione territoriale”

Farmacie. Tar Lombardia: “Il Cresci-Italia non ha abolito la programmazione territoriale”
Dalla sentenza del Tar si evence che i titolari di farmacia interessati a trasferirsi nell’ambito del proprio perimetro non dovrebbero avere ostacoli seguendo il percorso amministrativo sin qui in essere, mentre chi intende trasferirsi in locali fuori dal perimetro assegnati dalle Regioni non potrebbe farlo.

Negli ultimi tempi. sono continue le richieste di parere che pervengono ai consulenti del settore farmacia in merito alla possibilità di trasferire il proprio esercizio farmaceutico fuori dal perimetro di competenza.

Nel frattempo, mentre qualche Tar sta provvedendo in senso negativo alla “resistenza” della pianta organica delle farmacie a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11 del decreto legge1/2012 convertito nella legge 27/2012, secondo un’ultima decisione del Tar Lombardia, Milano, sez. III, 13/9/2012 n. 2313, “resisterebbe” il sistema di programmazione territoriale delle farmacie.

La recente riforma dell'ordinamento farmaceutico recata dall'art. 11 del d.l. 1/2012, convertito nella l. 27/2012, afferma la citata sentenza, prevede che la localizzazione delle farmacie non è più caratterizzata dalla assegnazione ad ogni farmacia di una zona esclusiva, bensì mediante la soppressione delle sedi individuali e l'assegnazione a ciascuna farmacia di una zona definita sommariamente attraverso le indicazioni frazioni, quartieri et similia.

La decisione del Tar lombardo richiama il parere del Ministero della Salute reso in data 21/03/2012 in risposta ad alcuni quesiti posti dalle Regioni.

Quest’ultimo, come si ricorderà, ha affermato che la modifica apportata dal c. 1, lett. c) dell'art. 11 è, inequivocabilmente, diretta ad eliminare la pianta organica delle farmacie e le procedure alla stessa correlate; aggiunge, poi, che la localizzazione ora è svincolata dalla necessità di definire esattamente un territorio di astratta pertinenza di ciascun nuovo esercizio e non incontra limiti nella perimetrazione delle sedi già aperte, dovendo soltanto assicurare un'equa distribuzione sul territorio degli esercizi e tener conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.

Di conseguenza, la sentenza del Tar in parola, recependo il predetto parere ministeriale afferma, che l'individuazione delle "zone" può dunque avvenire anche in forma assai semplificata (ad esempio, indicando una determinata via e le strade adiacenti), fermo restando, che l'apertura di una nuova farmacia ancora debba rispettare la distanza minima di 200 metri dalle farmacie aperte.

La novità che si può evincere dalla lettura della richiamata sentenza è che, sebbene non si debba più parlare di "pianta organica", tuttavia, è indubbio che la riforma non abbia superato il sistema di programmazione territoriale delle farmacie.

Anche la decisione del Tar lombardo, quindi, afferma che la novella legge in materia di farmacie lascia comunque in vigore molte delle norme precedentemente vigenti in materia di circoscrizioni farmaceutiche; in particolare persiste l'art. 1, c. 4, l. n. 475/1968 secondo cui "Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie".

Sembrerebbe, quindi, che i titolari di farmacia interessati a trasferirsi nell’ambito del proprio perimetro non dovrebbero avere particolari ostacoli seguendo il percorso amministrativo sin qui in essere, mentre coloro che, intendono trasferirsi in locali fuori dal perimetro a suo tempo assegnato dalle Regioni non possano farlo in osservanza delle varie norme residuate a seguito della confusa legge 27/2012.

Il tutto nelle more dei vari decreti/disegni legge che nelle varie bozze lette sino ad ora prevedono il contrario (sic!)

Avv. Paolo Leopardi
 

Paolo Leopardi

08 Ottobre 2012

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