Federfarma rivede le incompatibilità delle cariche

Federfarma rivede le incompatibilità delle cariche

Federfarma rivede le incompatibilità delle cariche
Nuove regole per le cariche di Federfarma. Un’apposita commissione della Federazione sta infatti lavorando a un documento contenente i nuovi criteri che escludono la possibilità per un farmacista di far parte del Consiglio di presidenza e Consiglio delle Regioni di Federfarma. Una bozza è già pronta e in questo articolo ne riassumiamo i contenuti. Il documento dovrà essere approvato dalla commissione entro il 15 marzo, ma poi dovrà passare il vaglio della Consiglio delle Regioni di Federfarma e successivamente dall’Assemblea nazionale Federfarma.

Ecco la bozza elaborata il 2 febbraio dalla commissione di Federfarma incaricata di stabilire le regole che escludono la possibilità per un farmacista di far parte del Consiglio di presidenza e Consiglio delle Regioni di Federfarma. Il principio guida è quello di evitare il rischio di conflitto di interessi rispetto alle linee di indirizzo di Federfarma. Cosa che, secondo la commissione, potrebbe verificarsi per coloro che ricoprono una carica apicale nella Fofi, ma anche i titolari o i soci di parafarmacia, così come i soci, i consiglieri o gli amministratori di società che forniscono beni e servizi alle farmacie (escluso il caso di società controllate o partecipate da Federfarma).
Il documento sarà ratificato dalla commissione il 15 marzo, votato dal Consiglio delle Regioni il giorno successivo e poi dall'Assemblea nazionale. C’è tempo fino al 15 marzo, dunque, per assistere ad eventuali modificazioni delle regole.

Questi, nel dettaglio, i casi che costituiscono causa di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio di Presidenza e del Consiglio delle Regioni:

  • a)    la carica di amministratore o di componente del consiglio di amministrazione di società che svolge attività di promozione, produzione, distribuzione intermedia del farmaco;
  • b)    la titolarità di ditta individuale che svolge attività di promozione, produzione, distribuzione intermedia del farmaco;
  • c)    la qualità di socio, la carica di amministratore o di componente del consiglio di amministrazione di società titolari di parafarmacie;
  • d)    la titolarità di parafarmacie
  • e)    la qualità di socio, la carica di amministratore o di componente del consiglio di amministrazione di società che svolge attività di fornitura di beni o servizi all’Organizzazione di categoria ai diversi livelli territoriali, nonché alle singole farmacie (tranne nel caso in cui in cui l’attività di fornitura di beni o servizi all’Organizzazione di categoria ai diversi livelli territoriali, nonché alle singole farmacie, sia svolta da società partecipate o controllati dalla Federazione nazionale o dalle articolazioni territoriali della categoria)
  • f)    la titolarità di ditta individuale che svolge attività di fornitura di beni o servizi all’Organizzazione di categoria ai diversi livelli territoriali, nonché alle singole farmacie (anche in questo caso tranne nel caso in cui in cui  l’attività di fornitura di beni o servizi all’Organizzazione di categoria ai diversi livelli territoriali, nonché alle singole farmacie, sia svolta da società partecipate o controllati dalla Federazione nazionale o dalle articolazioni territoriali della categoria)
  • g)    la carica di Presidente di Ordine provinciale dei farmacisti e le cariche apicali della federazione degli Ordini dei farmacisti



Al contrario, nessuna incompatibilità tra componente del Consiglio di Presidenza o del Consiglio delle regioni e carica di parlamentare o consigliere regionale, perché anzi, “l’assunzione della carica di componente di un organo federale da parte di un titolare di farmacia parlamentare o consigliere regionale potrebbe essere utile agli interessi della categoria stessa”, afferma la commissione nel documento


Nessuna incompatibilità, inoltre, tra componenti del Consiglio di Presidenza o del Consiglio delle regioni e la carica di Presidente o di Amministratore delegato in Società, Enti od Organismi di qualsiasi tipo partecipati o controllati dalla Federfarma o nei quali siano presenti uno o più rappresentanti della Federfarma. Il caso, infatti, è già stato disciplinato dallo Statuto federale in cui si prevede che questa incompatibilità sussista solo per il vice presidente vicario, il segretario nazionale, il tesoriere, il vice presidente del Sunifar e il segretario del Sunifar. Non si tratterebbe, peraltro, di conflitto d’interessi ma solo di evitare il cumulo di cariche.
Nella bozza del 2 febbraio resta invece sospeso il parere sull’incompatibilità con l’iscrizione ad altre associazioni o con la carica di sindaco per via dell’esercizio del diritto di prelazione riconosciuto ai Comuni per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche.

11 Marzo 2011

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