I vaccini non provocano autismo. La Cassazione boccia per l’ennesima volta un ricorso e la richiesta di indennizzo 

I vaccini non provocano autismo. La Cassazione boccia per l’ennesima volta un ricorso e la richiesta di indennizzo 

I vaccini non provocano autismo. La Cassazione boccia per l’ennesima volta un ricorso e la richiesta di indennizzo 
I giudici hanno ritenuto che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in secondo grado (coerenti con quelle di primo grado), consentissero di escludere il nesso di causalità tra la vaccinazione subita e la malattia, sottolineando la non ipotizzabilità della correlazione con alcuna causa nota in termini statisticamente accettabili e probanti e sostenendo che pur potendo avere un ruolo la predisposizione genetica, “non sussistono studi epidemiologici definitivi che consentano di porre in correlazione la frequenza dell’autismo con quella della vaccinazione”. L'ORDINANZA. 

Le vaccinazioni non sono causa di autismo. Per l’ennesima volta la Cassazione si è espressa bocciando (ordinanza 18358/2018 della sesta sezione civile) il ricorso, già rigettato da Tribunale e Corte di Appello, la domanda con cui il tutore di un minore chiedeva l'indennizzo ex legge n. 210 del 1992, sostenendo che questo aveva contratto "encefalopatia immunomediata ad insorgenza post vaccinica con sindrome autistica" a causa della terapia vaccinale somministrata. 

I giudici  hanno ritenuto che le conclusioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio nominato in secondo grado, coerenti con quelle di primo grado, consentissero di escludere il nesso di causalità tra la vaccinazione subita e la malattia, sottolineando la non ipotizzabilità della correlazione con alcuna causa nota in termini statisticamente accettabili e probanti, sostenendo, inoltre, che pur potendo avere un ruolo la predisposizione genetica, “non sussistono ad oggi studi epidemiologici definitivi che consentano di porre in correlazione la frequenza dell’autismo con quella della vaccinazione antipolio Sabin nella popolazione”. 

“A fondamento del ricorso – si legge nell’ordinanza – si formulano due motivi: violazione e falsa applicazione dell'articolo 1223 c.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Secondo la Cassazione “il ricorrente sostiene che la Corte d'appello avrebbe acriticamente sposato le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, senza prendere in considerazione le numerose controdeduzioni dei consulenti tecnici di parte nonché del difensore, così incorrendo in mancanza assoluta di motivazione”, ma, decide la Corte, “il ricorso è inammissibile” perché unico vizio sarebbe “ravvisabile in ipotesi di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le argomentate nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi”. 

La Corte conclude mettendo in evidenza che la Corte di Appello si è attenuta ai principi fatti propri dalla stessa Cassazione, in conformità ai quali (ad esempio Cass. 29 dicembre 2016 n. 27449) “la prova a carico dell’interessato ha ad oggetto l’effettuazione della somministrazione vaccinale e il verificarsi dei danni alla salute e il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, mentre nel caso il nesso causale costituisce solo un’ipotesi possibile”.

25 Luglio 2018

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