Il massofisioterapista non è un professionista sanitario, non può aprire uno studio autonomo e non può utilizzare in modo indipendente dispositivi elettromedicali come tecar o magnetoterapia. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) del Lazio, sezione Terza Quater, con una sentenza depositata ieri che respinge il ricorso di un diplomato che chiedeva di esercitare in proprio. La pronuncia, una delle più chiare e complete sullo spinoso tema, mette un punto fermo su una questione annosa, travalicando il singolo caso e definendo lo status giuridico nazionale di una figura professionale contesa.
La vicenda giudiziaria ha origine dalla richiesta di Giovanni Galiano, titolare di un diploma triennale di massaggiatore massofisioterapista conseguito nel 2012, a cui l’Azienda Sanitaria Locale di Lecce aveva negato il nulla osta per l’apertura di uno studio professionale. Il diniego si basava su una nota del Ministero della Salute dell’11 dicembre 2024, nella quale si stabiliva che il massofisioterapista, “non essendo un professionista sanitario, bensì un operatore di interesse sanitario, privo quindi di autonomia professionale e con una formazione di rango inferiore, non può esercitare le proprie attività in un proprio studio professionale” né usare in autonomia dispositivi elettromedicali riservati ai professionisti sanitari.
Galiano ha impugnato il provvedimento, sostenendo di essere un professionista legittimato all’esercizio autonomo, ma il Tar ha rigettato tutte le sue argomentazioni, aderendo pienamente alle tesi del Ministero e dell’Asl.
Il percorso normativo: da “professione sanitaria ausiliaria” a “operatore di interesse sanitario”
Nella sua articolata motivazione, il Tar ripercorre l’evoluzione legislativa della figura, spiegando il declassamento giuridico. Tutto inizia con la legge 403 del 1971, che definiva il massofisioterapista come una “professione sanitaria ausiliaria”. Con le successive riforme – in particolare il decreto legislativo 502 del 1992 che istituì la formazione universitaria per le professioni sanitarie – la figura non è mai stata “riordinata” a livello statale. Il cambio di paradigma è arrivato con la legge 43 del 2006, che ha introdotto la categoria degli “operatori di interesse sanitario”, distinta e subordinata a quella delle “professioni sanitarie” vere e proprie (come il fisioterapista).
Il colpo di grazia definitivo alla qualifica di professione sanitaria è stato sancito dalla legge di bilancio 145 del 2018, che all’articolo 1, comma 542, ha abrogato proprio la legge 403 del 1971. Contemporaneamente, la stessa norma ha istituito degli “elenchi speciali ad esaurimento”, regolati dal decreto ministeriale del 9 agosto 2019. L’iscrizione a questi elenchi – possibile solo per chi avesse maturato almeno 36 mesi di esperienza lavorativa negli ultimi 10 anni – ha una finalità puramente “sanatoria” e “ricognitiva”: permettere a chi già lavorava di continuare a farlo, ma non attribuisce lo status di professionista sanitario né l’equipollenza al titolo universitario. Il Tar sottolinea che l’iscrizione “non comporta di per sé l’equipollenza o l’equivalenza ai titoli necessari per l’esercizio delle professioni” sanitarie.
La sentenza: no all’autonomia, no agli elettromedicali
Il cuore della sentenza risiede nella distinzione tra autonomia professionale e funzione ausiliaria. Il giudice amministrativo ribadisce che le professioni sanitarie dell’area della riabilitazione (come il fisioterapista) sono caratterizzate dalla “titolarità e autonomia professionale”. Al contrario, il massofisioterapista opera “in ausilio all’opera dei medici” e “secondo le istruzioni del sanitario”, come previsto da un decreto del 1976. La sua è una “funzione accessoria e strumentale”.
Le conseguenze pratiche sono nette:
– Divieto di studio autonomo: Non potendo esercitare con autonomia, il massofisioterapista non può aprire uno studio in proprio, ma può operare solo all’interno di strutture sanitarie, sotto la supervisione di un professionista sanitario.
– Divieto di uso autonomo di dispositivi medici: Apparecchiature come tecarterapia, magnetoterapia o laserterapia, la cui destinazione d’uso è riservata ai professionisti sanitari, non possono essere utilizzate in modo indipendente.
Il Tar ha anche respinto le accuse di violazione del diritto europeo alla libera circolazione delle professioni, osservando che la qualifica di “operatore di interesse sanitario” è applicata coerentemente a tutti, italiani e cittadini Ue, e non costituisce una discriminazione.