L’infermiere non può fare l’Oss. Tribunale di Brindisi condanna la Asl per demansionamento

L’infermiere non può fare l’Oss. Tribunale di Brindisi condanna la Asl per demansionamento

L’infermiere non può fare l’Oss. Tribunale di Brindisi condanna la Asl per demansionamento
La pronuncia su ricorso presentato da un infermieri di un reparto di chirurgia vascolare che denunciava, causa carenza di personale Oss e Ota, di essere stato costretto a svolgere mansioni alberghiere non rientranti tra quelle di competenza infermieristica. Per i giudici violato l’articolo 52 del Dlgs 165/2001. Asl condannata a risarcire il danno. LA SENTENZA

Utilizzare gli infermieri come Oss è una prassi illegittima. A ribadirlo è stato il Tribunale di Brindisi con la sentenza 1306 del 9 maggio 2017, con cui ha accolto il ricorso di un infermiere di un reparto di chirurgia vascolare che denunciava, causa carenza di personale Oss e Ota, di essere stato costretto a svolgere mansioni alberghiere non rientranti tra quelle di competenza infermieristica. Fatto che si ripeteva quotidianamente, come dichiarato anche dallo stesso direttore dell'UO interessata, che in una nota aveva confermato come gli infermieri si trovavano ad assolvere tutte le necessità igienico-domestico-alberghiere dei pazienti ricoverati visto che la dotazione organica di personale Oss nel reparto era “pari a zero”.

Per i giudici, quindi, la Asl ha messo in atto una chiara violazione dell’articolo 52 del decreto legislativo numero 165/2001, che vieta il demansionamento. Se è vero, infatti, che esistono eccezioni alla possibilità di demansionare (qualora l’impiego sia di breve durata, rivesta carattere esclusivamente occasionale e consenta, in ogni caso, l’espletamento in modo prevalente e assorbente delle mansioni relative alla propria qualifica professionale), nel caso specifico il demansionamento degli infermieri avveniva ben oltre i limiti di ammissibilità concessi.

I giudici hanno quindi condannato la Asl al pagamento delle spese di giudizio e al pagamento, in favore del ricorrente, di una somma pari al 6% della retribuzione percepita dal 1 ottobre 2006 (periodo di inizio del demansionamento) alla data del deposito del ricorso, oltre interessi e rivalutazioni.

16 Giugno 2017

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