Manovra bis. La Fofi avvia l’esame sul decreto

Manovra bis. La Fofi avvia l’esame sul decreto

Manovra bis. La Fofi avvia l’esame sul decreto
Nessuna pausa estiva per la Fofi, che subito dopo l'approvazione da parte del Governo del decreto 138/2011 (la cosiddetta manovra bis, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 2011) ha dato inizio a una fase di analisi sulle conseguenze che i provvedimenti contenuti nel decreto avranno sui farmacisti. Occhi puntati sulle liberalizzazioni. Il decreto è attualmente all'esame delle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio del Senato.

Si è riunito lo scorso 17 agosto il Comitato Centrale della Federazione degli Ordini dei Farmacisti per l'avvio immediato dell'esame sulle misure contenute nel Dl 130/2011 concernente “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” (la cosiddetta manovra bis, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 2011) e sulle importanti conseguenze che tali misure avranno sull'organizzazione della professione e del servizio farmacia.

Dalla riunione del 17 agosto la Fofi ha realizzato un primo documento di sintesi sul provvedimento, ma l'esame continuerà nei prossimi giorni per una valutazione ancora più approfondita.
Queste le prime osservazioni rilevate dal Comitato Centrale della Fofi.
 
L’art. 2 comma 5 prevede l’inasprimento delle sanzioni a carico dei soggetti che non ottemperano all’obbligo di emissione del documento certificativo dei corrispettivi, introducendo la sanzione accessoria della sospensione dell’iscrizione all’albo o all’ordine.
 
Art. 2 Comma 5 – “Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell’iscrizione all’albo o all’ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all’articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all’ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell’albo affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet.”
 
Un’altra disposizione di interesse è quella relativa all’art. 3 del citato Decreto legge che riguarda “l’abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni e delle attività economiche”.
 
Il comma 1, in attesa della revisione dell’art. 41 della Costituzione, che sarà finalizzata ad un ampliamento della libertà d’iniziativa economica, prevede l’obbligo per Comuni, Province, Regioni e Stato di adeguare i rispettivi ordinamenti, entro un anno, al principio fondamentale della libertà dell’iniziativa e dell’attività economica privata, nel rispetto delle sole seguenti restrizioni:
“a)  vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
 b)  contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
 c)  danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;
 d)  disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
 e)  disposizioni che comportano effetti sulla finanza pubblica.”.
 
Il comma 3 comporta la soppressione, alla scadenza del suddetto termine di un anno, di tutte le disposizioni statali incompatibili.
 
Il comma 5 disciplina la materia degli ordinamenti professionali (ivi incluso quello dei farmacisti) prevedendo che debbano essere riformati entro 12 mesi per recepire i principi sanciti nelle lettere da a) a g) ed in particolare, per quanto riguarda le professioni sanitarie, i seguenti:
a)  libertà di accesso ed esercizio della professione ferme restando le limitazioni disposte dalla legge per ragioni di interesse pubblico;
b)  obbligo di formazione continua permanente sulla base di regolamenti emanati dai Consigli Nazionali, fermo restando la disciplina ECM; la violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare da sanzionare;
e)  obbligo di idonea assicurazione per la responsabilità professionale; le condizioni generali delle polizze possono essere negoziate anche dai Consigli Nazionali e dagli Enti previdenziali;
g) pubblicità informativa con ogni mezzo riguardante l’oggetto dell’attività professionale, i titoli professionali posseduti, le specializzazioni, la struttura e i compensi.
 
I commi da 6 ad 11 disciplinano l’abrogazione, dopo 4 mesi dall’entrata in vigore del decreto legge, di restrizioni relative ad attività economiche e quindi non interessano la professione del farmacista.
 

18 Agosto 2011

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