Odontotecnici. Consiglio di Stato: “Nessuna sovrapposizione con l’odontoiatra. Istanza di riconoscimento a professione sanitaria è legittima”

Odontotecnici. Consiglio di Stato: “Nessuna sovrapposizione con l’odontoiatra. Istanza di riconoscimento a professione sanitaria è legittima”

Odontotecnici. Consiglio di Stato: “Nessuna sovrapposizione con l’odontoiatra. Istanza di riconoscimento a professione sanitaria è legittima”
Accolto il ricorso contro la sentenza del Tar e ribaltata la decisione del ministero di rigettare la richiesta di avvio dell’iter di riconoscimento della figura dell’odontotecnico quale professione sanitaria presentata dalle associazioni di categoria. Per il Consiglio di Stato la richiesta non mira a modificare il profilo contenutistico dell’attività odontotecnica, né ad usurpare ruoli o funzioni precipue della professione odontoiatrica, bensì a rivendicare un percorso di raggiunta maturazione degli odontotecnici. LA SENTENZA

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), ha accolto definitivamente il ricorso presentato da CNA SNO Odontotecnici, unitamente a Confartigianato imprese odontotecniche, sulla legittimità dell’istanza per attivare l’iter di riconoscimento della figura di odontotecnico quale professione sanitaria.

Il riscorso, impugnando la precedente sentenza del TAR Lazio, ha di fatto anche ribaltato le note del ministero della Salute, e in particolare, il parere del Gruppo Tecnico dell’Odontoiatria e il documento della Commissione Albo Odontoiatri in cui venivamo evidenziatele criticità di carattere tecnico-giuridico concernenti l’istituzione del profilo professionale dell’odontotecnico nell’ambito delle professioni sanitarie.

Per i giudici, infatti, “le appellanti non mirano con la presente azione a modificare il profilo contenutistico dell’attività odontotecnica, né ad usurpare ruoli o funzioni precipue della professione odontoiatrica (indi non coglie nel segno il complessivo ragionamento del CAO a valenza escludente che propugnerebbe un indiscutibile “interesse pubblico che vieta all’odontotecnico di svolgere attività senza l’intermediazione del dentista”: prerogativa, con tutta evidenza, mai agognata dalle odierne appellanti), bensì a rivendicare un percorso di raggiunta maturazione del ruolo e delle attività svolte dagli odontotecnici tale da poter accordar loro l’ingresso nel novero delle professioni sanitarie ex lege riconosciute (con tutte le ricadute in termini ordinistici) nell’ambito ed entro il perimetro delle attività correntemente da essi svolte”, si legge nella sentenza.

Dunque, sottolinea Cna Sno in una nota, “viene riconosciuto un percorso di raggiunta maturazione del ruolo e delle attività svolte dagli odontotecnici tale da poter accordar loro l’ingresso nel novero delle professioni sanitarie ex lege riconosciute (con tutte le ricadute in termini ordinistici) nell’ambito ed entro il perimetro delle attività correntemente da essi svolte senza sovrapposizioni di funzioni e competenze delle due figure che si giustappongono in modo relativamente nitido. Pertanto, l’odontoiatra, operando a diretto contatto col paziente, ricava i calchi e i modelli e applica le protesi, l’odontotecnico, di contro, realizza materialmente le protesi sulla scorta delle indicazioni del primo”.

“È una sentenza storica –affermano il presidente e il responsabile di Cna Sno Odontotecnici, Francesco Amerighi e Cristiano Tomei -, che dà finalmente il giusto riconoscimento ed emancipazione agli odontotecnici con un’innovativa consacrazione professionale per via amministrativa”.

31 Gennaio 2024

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