Pianta organica farmacie urbane. Consiglio di Stato: “Criterio ‘topografico’ e criterio della ‘distanza’ sono equivalenti”

Pianta organica farmacie urbane. Consiglio di Stato: “Criterio ‘topografico’ e criterio della ‘distanza’ sono equivalenti”

Pianta organica farmacie urbane. Consiglio di Stato: “Criterio ‘topografico’ e criterio della ‘distanza’ sono equivalenti”
Per i giudici, infatti, la distinzione non ha alcuna base normativa ed entrambe rispondono al criterio stabilito dall’art. 104 TULS come alternativo al criterio demografico. Il Consiglio di Stato ha così respinto l’interpretazione del Tar Lazio in merito all’assorbimento di farmacie in sede di revisione della pianta organica. LA SENTENZA

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2851/2014 e mutando un suo precedente orientamento, ha affermato che le due espressioni “criterio topografico” e “criterio della distanza” sono equivalenti ed indicano entrambe il criterio stabilito dall’art. 104 TULS (vedi nota 1 a fondo pagina) quale alternativo a quello demografico. Il Consiglio di Stato ha così respinto l’interpretazione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio che, con sentenza n. 3226/2014, si era pronunciato in merito ad un provvedimento di revisione di pianta organica affermando che “le farmacie rurali, istituite sulla base del criterio topografico, si differenziano da quelle istituite col mero criterio della distanza, in quanto esigenze connesse con la particolare conformazione della zona possono anche prescindere dalla semplice distanza, nel senso che anche una distanza inferiore a 3 Km può egualmente comportare l’esigenza dell’istituzione di una farmacia in relazione ad altri aspetti relativi ai collegamenti che rendono comunque disagevole raggiungere la più vicina farmacia e tali farmacie non sono ricomprese nel criterio del riassorbimento di cui all’art. 104, comma 2” (vedi nota 2 a fondo pagina)

Il Consiglio di Stato, nella sentenza in esame, ha invece affermato che il Tar ha basato il suo giudizio sulla distinzione che si dovrebbe fare tra le farmacie che, in alternativa al principale criterio “demografico”, sono istituite con il criterio “della distanza” e quelle istituite con il criterio “topografico”. “Ma questa distinzione – precisano i giudici del Consiglio di Stato – non ha alcuna base nelle fonti normative”, le due espressioni “sono equivalenti ed indicano entrambe il criterio stabilito dall’art. 104 quale alternativo a quello demografico. La disciplina è quella dell’art. 104, TULS e non ve ne sono altre”.

Viene inoltre ribadito dal Consiglio di Stato che non sussiste coincidenza giuridica tra le farmacie istituite in base all’articolo 104 e le farmacie rurali “la distinzione tra farmacie urbane e farmacie rurali è operata da altre fonti, che hanno lo scopo di attribuire determinati benefici ai titolari delle farmacie rurali. Non vi è una correlazione diretta tra le farmacie classificate rurali e quelle istituite in deroga grazie all’art. 104 TULS. E’ verosimile che, considerata la definizione delle farmacie rurali, tutte o quasi quelle istituite con l’art. 104 vi rientrino, ma questo non comporta che una farmacia classificata rurale sia per ciò solo soggetta alla disciplina dell’art. 104”.

Con riguardo a tale ultima affermazione del Consiglio di Stato, la Federazione degli Ordini dei Farmacisti ricorda che fino all’entrata in vigore della legge 362/1991, in base all’articolo 104, nel testo allora vigente, le farmacie rurali erano istituite con il medesimo criterio delle farmacie “in deroga”, vale a dire con il criterio topografico/distanza e non con il criterio della popolazione.

1 Art. 104. 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono, possono stabilire, in deroga al criterio della popolazione di cui all’articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sentiti l'unità sanitaria locale e l’ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con un limite di una farmacia per comune.

2 In sede di revisione delle piante organiche successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti ed i requisiti di cui all’articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono considerate in soprannumero ai sensi dell’articolo 380, secondo comma.
 

19 Giugno 2014

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