“Pillola del giorno dopo” e obiezione di coscienza del farmacista. Il Cnb si spacca

“Pillola del giorno dopo” e obiezione di coscienza del farmacista. Il Cnb si spacca

“Pillola del giorno dopo” e obiezione di coscienza del farmacista. Il Cnb si spacca
Posizioni divergenti nel Comitato nazionale di bioetica che si è espresso oggi in merito alla possibilità che un farmacista possa negare il farmaco contraccettivo d'emergenza  per motivi di coscienza. Mentre c’è accordo sul fatto che, in caso di un eventuale riconoscimento per legge di tale diritto, debba essere comunque garantito anche il diritto della donna ad accedere al farmaco.
 

Ecco il comunicato ufficiale del Comitato nazionale di bioetica (Cnb) diffuso oggi dalla Presidenza del Consiglio. Ricordiamo che il Cnb svolge sia funzioni di consulenza presso il Governo, il Parlamento e le altre istituzioni, sia funzioni di informazione nei confronti dell’opinione pubblica sui problemi etici emergenti.

“Il Comitato Nazionale Bioetica (CNB) con il documento, oggi votato in plenaria, dal titolo “Nota in merito alla obiezione di coscienza del farmacista alla vendita dei prodotti contraccettivi di emergenza”, risponde ad un quesito formulato dall’On. Luisa Capitanio Santolini in merito alla clausola di coscienza invocata dal farmacista per non vendere quei prodotti farmaceutici di contraccezione d’emergenza anche indicati come “pillola del giorno dopo”, per i quali nel foglio illustrativo non si esclude la possibilità di un meccanismo d’azione che porti all’eliminazione di un embrione umano.
Il Comitato ha ricordato in via generale che l’obiezione di coscienza, che ha un fondamento costituzionale nel diritto generale alla libertà religiosa e alla libertà di coscienza, deve pur sempre essere realizzato nel rispetto degli altri diritti fondamentali previsti dalla nostra Carta costituzionale e fra questi l’irrinunciabile diritto del cittadino a vedere garantita la propria salute e a ricevere quella assistenza sanitaria riconosciuta per legge.

In merito al problema specifico all’interno del CNB sono emersi orientamenti bioetici differenti.
Alcuni membri, evidenziando plurime ragioni, hanno soprattutto ritenuto che si possa riconoscere al farmacista un ruolo ritenuto riconducibile a quello degli “operatori sanitari” e che pertanto, in analogia a quanto avviene per altre figure professionali sanitarie (l. n. 194/1978 e l. n. 40/2004), debba necessariamente essere riconosciuta anche a questa categoria professionale il diritto all’obiezione. Il fatto che il farmacista svolga un ruolo “meno diretto” rispetto a chi pratica clinicamente l’aborto non è stata ritenuta ragione sufficiente per invalidare l’argomento a favore della clausola morale, dato che la consegna del prodotto contribuisce ad un eventuale esito abortivo in una catena di causa ed effetti senza soluzione di continuità.
Altri membri hanno ritenuto, fra le diverse ragioni, che non si può assimilare la figura del farmacista a quella del medico, dato che il rapporto con l'utente è generico: è la ricetta che legittima la consegna del farmaco e non l'identità della persona che lo ritira. Tutte le responsabilità gravano, quindi, sul medico, mentre non vi è alcun coinvolgimento giuridico del farmacista, il quale non ha potere di entrare nel merito delle scelte effettuate. Se si riconoscesse al farmacista il diritto all'obiezione di coscienza, è stato osservato, gli si conferirebbe insieme il diritto sia di censurare l'operato del medico; sia di interferire pesantemente nella sfera privata e più intima di un soggetto (la donna, nell'ipotesi del contraccettivo di emergenza), impedendone di fatto l'autodeterminazione.

A fronte dell’ipotesi che il legislatore riconosca il diritto all’obiezione di coscienza del farmacista e degli ausiliari di farmacia, i componenti del CNB si sono trovati d’accordo che, nel rispetto dei principi costituzionali, si debbano considerare e garantire gli interessi di tutti i soggetti coinvolti, come generalmente previsto in situazioni analoghe. Presupposto necessario e indispensabile per l’eventuale riconoscimento legale dell’obiezione di coscienza è, dunque, che la donna debba avere in ogni caso la possibilità di ottenere altrimenti la realizzazione della propria richiesta farmacologia e che spetti alle Istituzioni e alle Autorità competenti, sentiti gli organi professionali coinvolti, prevedere i sistemi più adeguati nell’esplicitazione degli strumenti necessari e delle figure responsabili per la attuazione di questo diritto”.
 

25 Febbraio 2011

© Riproduzione riservata

Patologie dermatologiche rare e gravi. Nasce Derma-Critical Net Italia: una rete per le emergenze
Patologie dermatologiche rare e gravi. Nasce Derma-Critical Net Italia: una rete per le emergenze

Migliorare la tempestività diagnostica e la presa in carico dei pazienti affetti da patologie dermatologiche acute, severe e rare attraverso la sinergia tra medicina d'urgenza e dermatologia specialistica: è questo...

Attacchi hacker ai supermercati. Rete Izs: “Dai rischi microbiologici alle minacce informatiche, la sicurezza alimentare ha una nuova sfida”
Attacchi hacker ai supermercati. Rete Izs: “Dai rischi microbiologici alle minacce informatiche, la sicurezza alimentare ha una nuova sfida”

Dal Veneto alla Sicilia, passando per Toscana ed Emilia-Romagna: anche l’Italia si aggiunge all’elenco dei Paesi europei interessati dagli attacchi hacker che stanno prendendo di mira i sistemi di refrigerazione...

Verso il 47° Congresso Sifo. Cavaliere: “Dalla gestione del farmaco alla governance dell’intero processo sanitario”
Verso il 47° Congresso Sifo. Cavaliere: “Dalla gestione del farmaco alla governance dell’intero processo sanitario”

Innovazione, governance, management, farmacia clinica, one health, cronicità e territorialità. Sono queste le sei parole chiave del 47° Congresso Nazionale Sifo che si terrà dal 5 al 8 novembre il...

Manovra. Fassid: “Testo colabrodo, card per over 75 è uno schiaffo ai servizi del Ssn”
Manovra. Fassid: “Testo colabrodo, card per over 75 è uno schiaffo ai servizi del Ssn”

“Non possono essere sufficienti le risposte del governo su buoni pasto ed erogazione del Tfr-Tfs, imposte peraltro dai giudici ordinari e amministrativi nel primo caso e dalla Consulta nel secondo....