Responsabilità professionale. Cambio di approccio con due articoli e stop ai ‘temerari’. La proposta di riforma d’Ippolito pronta all’iter parlamentare

Responsabilità professionale. Cambio di approccio con due articoli e stop ai ‘temerari’. La proposta di riforma d’Ippolito pronta all’iter parlamentare

Responsabilità professionale. Cambio di approccio con due articoli e stop ai ‘temerari’. La proposta di riforma d’Ippolito pronta all’iter parlamentare
Presentata oggi in anteprima nazionale all’Ordine dei Medici di Milano la proposta di riforma della commissione di esperti. Adelchi d’Ippolito: “L’obiettivo non è certo l’impunità, ma quello di individuare un perfetto punto di equilibrio tra la piena tutela del paziente e la serenità del medico”. Nei decenni si era consolidata l’idea di poter trattare la colpa medica come le altre, senza tenere conto dell’unicità del ruolo del medico, la cui opera insiste, per forza di cose, sull’incolumità del corpo e della persona. LA RELAZIONE

Limitare il campo penale della responsabilità medica soltanto per la colpa grave con una modifica all’articolo 590 sexies. E precisarne i paramenti con l’introduzione di un ulteriore articolo, il 590 septies. Una riforma in due articoli, ‘semplice’ e senza alcuna depenalizzazione dell’atto medico, non solo perché sarebbe stata incostituzionale (violerebbe l’articolo 3 della Costituzione che prevede l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge), ma soprattutto perché non era questo l’obiettivo finale.

Obiettivo che, invece, era quello di porre un freno al grande business delle denunce più o meno temerarie contro i medici, e soprattutto garantire loro serenità nel lavoro così come a tutto il sistema sanitario nazionale. Serviva cioè un cambio di approccio a fronte di oltre 35 mila azioni legali all’anno, delle quali il 97% (nell’ambito penale) si risolve con il proscioglimento, però con costi giganteschi per le casse dello Stato: si parla di 10 miliardi di costi soprattutto nella sanità pubblica, che potrebbero essere investiti in ben altri servizi sanitari. Inoltre, si è alleggerito il peso da attribuire all’aderenza alle Linee Guida, rendendole meno dogmatiche, alla possibile estensione del cosiddetto scudo penale anche a situazioni non emergenziali, all’attribuzione di un onere della prova più esteso a carico di chi agisce in giudizio.

Tutto questo senza negare che il problema degli errori esiste, in Italia e non solo. In particolare, riguarda, secondo stime, infezioni correlate all’assistenza sanitaria (6-700 mila casi) che si trasformano in decessi nell’1% (parliamo comunque di 6-7 mila persone), pur in costante diminuzione. Ma in questo campo andava messo ordine. Per questo il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio ha istituto il 28 marzo scorso una Commissione Nazionale sulla colpa medica, guidata e coordinata da Adelchi d’Ippolito. Procuratore della Repubblica di Venezia, che negli anni di carriera ha ricoperto tra i vari incarichi anche il ruolo di primo Consigliere del Ministero della Salute, d’Ippolito ha presentato oggi all’Ordine dei Medici di Milano, in anteprima nazionale, il testo finale della Commissione. Una riforma che ora approderà in Parlamento per il consueto iter approvativo.

“La Commissione per lo studio e l’approfondimento delle problematiche relative alla colpa professionale medica – spiega il suo presidente, Adelchi d’Ippolito – è stata istituita con un decreto del ministro della Giustizia Carlo Nordio del 28 marzo scorso, oggi presenta ufficialmente la proposta di riforma che dovrà poi affrontare l’iter parlamentare. L’obiettivo non è certo l’impunità, ma quello di individuare un perfetto punto di equilibrio tra la piena tutela del paziente e la serenità del medico, perché un professionista sereno è di interesse della collettività. Con questa proposta si limiterà il campo della responsabilità penale soltanto per la colpa grave. Questo avviene con l’introduzione di un ulteriore articolo, il 590 septies, che ne indica i parametri. Dunque, non vi sarà una depenalizzazione dell’atto medico, non solo perché incostituzionale (violerebbe l’articolo 3 della Costituzione che prevede l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge), ma perché non era l’obiettivo della riforma. Si è infatti limitato il campo della punibilità penale alla sola colpa grave. Tutte queste indicazioni sono giunte alla commissione dopo aver ascoltato le associazioni scientifiche dei medici e il presidente della Fnomceo”.

“La depenalizzazione della colpa medica significa la non imputabilità del medico per omicidio colposo/lesioni colpose – spiega il presidente dell’Omceomi, Roberto Carlo Rossi –. Noi siamo favorevoli, ma vi sono pareri contrastanti tra i giuristi. Alcuni ritengono la richiesta anticostituzionale. In merito alla questione qualche passo è stato già compiuto attraverso una ‘blanda’ revisione del Codice penale prevista dalla Legge Gelli, risultata tuttavia poco efficace. Va detto – continua Rossi – che la stessa Gelli non viene equamente e adeguatamente applicata su tutto il territorio nazionale; pertanto, ha un ampio margine di miglioramento. Inoltre, anche da un punto di vista civilistico, i medici sono ancora troppo esposti. Infatti, se da un lato la Legge Gelli favorisce che venga chiamata in causa la struttura sanitaria piuttosto che il medico, dall’altro il medico è a sua volta spesso tratto in causa dalla struttura”.

“A sette anni dalla entrata in vigore della legge Gelli Bianco – prosegue Giuseppe Deleo, medico legale e Consigliere dell’Omceomi – da più parti si avvertiva la necessità di rimodellare alcuni aspetti sia in ambito civilistico che in ambito penalistico. Ora la Commissione, grazie alla presenza di molte professionalità mirate, ha completato la propria elaborazione, rivedendo, tra gli altri, importanti concetti relativi all’inquadramento della colpa e della sua complessa aggettivazione della variante ‘grave’, al peso o meno da attribuire all’aderenza alle Linee Guida, alla ‘rivitalizzazione’ della individuazione di liti temerarie con conseguenze pecuniarie per chi le intraprende, alla possibile estensione del cosiddetto scudo penale anche alle situazioni non emergenziali, all’attribuzione di un onere della prova più esteso a carico di chi agisce in giudizio”.

25 Novembre 2024

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