Responsabilità professionale. Corte Costituzionale: nel processo penale il medico imputato può citare l’assicurazione della struttura

Responsabilità professionale. Corte Costituzionale: nel processo penale il medico imputato può citare l’assicurazione della struttura

Responsabilità professionale. Corte Costituzionale: nel processo penale il medico imputato può citare l’assicurazione della struttura

La Corte Costituzionale ha stabilito che i medici imputati in un processo penale hanno il diritto di citare come responsabile civile l'assicuratore della struttura sanitaria. La sentenza, che estende al settore sanitario una tutela già prevista per altre assicurazioni obbligatorie, dichiara incostituzionale l'art. 83 del codice di procedura penale nella parte in cui non lo consentiva, eliminando una disparità di trattamento ingiustificata. LA SENTENZA

Con una sentenza di grande rilievo, la Corte Costituzionale ha riconosciuto anche ai medici imputati in un processo penale il diritto di chiamare in causa la compagnia assicurativa della struttura sanitaria presso cui operano. La pronuncia, la n. 170 depositata oggi, estende così al settore sanitario una garanzia già prevista per altre assicurazioni obbligatorie.

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentiva al medico imputato di chiedere la citazione in giudizio dell’assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria. Il riferimento è ai casi di responsabilità civile derivante dalle assicurazioni obbligatorie previste dalla cosiddetta “legge Gelli-Bianco” (n. 24 del 2017).

La questione è giunta alla Consulta su sollevamento del Tribunale di Verona, sezione penale, nel corso di un procedimento per omicidio colposo a carico di un dirigente medico. L’imputato aveva chiesto di citare come responsabile civile la compagnia assicuratrice della struttura sanitaria pubblica presso cui prestava servizio, ma la normativa vigente non lo consentiva.

Nel motivare la decisione, la Corte ha richiamato i propri precedenti (le sentenze n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022), con le quali aveva già riconosciuto all’imputato la possibilità di citare l’assicuratore nei processi penali per responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dall’attività venatoria.

Come in quei casi, anche per il settore sanitario l’assicurazione obbligatoria svolge una “funzione plurima” di garanzia. Da un lato, tutela i pazienti danneggiati, assicurando loro un risarcimento diretto entro i limiti del massimale. Dall’altro, protegge i medici assicurati, che hanno il diritto di essere “manlevati” (sostituiti economicamente) dall’assicuratore rispetto alle pretese risarcitorie.

“Impedire al medico imputato di citare nel processo penale la compagnia assicuratrice – ha spiegato la Corte – determina una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto avviene nel processo civile”, dove il convenuto può invece chiamare in garanzia il proprio assicuratore. Questa disparità è stata ritenuta in violazione del principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione.

Per coerenza, la Corte ha esteso la pronuncia anche ai medici liberi professionisti, dichiarando l’illegittimità conseguenziale della norma anche per l’assicurazione obbligatoria che li riguarda.

La sentenza rappresenta una svolta per l’equo processo nel settore sanitario, riconoscendo piena tutela al medico imputato e contrastando, come osservato dalla Corte, le dannose dinamiche della “medicina difensiva”.

25 Novembre 2025

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