Responsabilità professionale. La Cassazione stringe sui risarcimenti: senza nesso causale la domanda va respinta

Responsabilità professionale. La Cassazione stringe sui risarcimenti: senza nesso causale la domanda va respinta

Responsabilità professionale. La Cassazione stringe sui risarcimenti: senza nesso causale la domanda va respinta

Anche in presenza di una condotta imperita dei sanitari, il paziente deve provare che l’errore sia stato, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno. In caso di incertezza, il risarcimento non spetta. L'ORDINANZA

La Cassazione ribadisce un principio destinato a pesare nei giudizi di responsabilità medica: anche in presenza di una condotta imperita dei sanitari, il risarcimento non è automatico se resta incerto il nesso causale con il danno subito dal paziente. Con l’ordinanza n. 34073, depositata il 24 dicembre 2025, la Terza sezione civile della Corte di Cassazione ha infatti chiarito che l’incertezza sulla riconducibilità causale dell’evento lesivo resta a carico di chi agisce in giudizio e conduce al rigetto della domanda risarcitoria.

Il caso nasce dal ricorso presentato dai familiari di un paziente deceduto contro l’Azienda sanitaria provinciale di Palermo. Gli eredi avevano chiesto il risarcimento dei danni sostenendo che il decesso fosse conseguenza di una condotta sanitaria imperita, in particolare per il ritardo nell’esecuzione di un intervento chirurgico. Sia il giudice di primo grado sia la Corte d’appello avevano però respinto la domanda, ritenendo non dimostrato il nesso di causalità tra il comportamento dei sanitari e la morte del paziente.

La Cassazione ha confermato integralmente questa impostazione, richiamando un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità. Nei giudizi di responsabilità medica – si legge nell’ordinanza – è onere del paziente dimostrare che la condotta del sanitario sia stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno. Quando tale dimostrazione non riesce e la ricostruzione causale rimane “assolutamente incerta”, la domanda non può che essere rigettata, anche se l’imperizia del comportamento sanitario è stata accertata.

Nel caso specifico, le consulenze tecniche avevano escluso la possibilità di stabilire un collegamento causale certo tra l’errore dei sanitari e l’esito letale. La Corte ha sottolineato che la responsabilità non può fondarsi su una mera valutazione di colpa astratta o su ipotesi non supportate da un solido giudizio probabilistico. In altri termini, l’accertamento dell’imperizia non basta: senza la prova del nesso causale, manca uno degli elementi essenziali della responsabilità civile.

La Suprema Corte ha inoltre dichiarato inammissibili le censure relative alla perdita di chance di sopravvivenza. Secondo i giudici, dalle risultanze peritali emergeva che il paziente sarebbe con elevata probabilità deceduto anche in caso di intervento più tempestivo, escludendo così l’esistenza di una concreta possibilità di sopravvivenza risarcibile. Analoga sorte è toccata alle doglianze sulle spese processuali, rientranti nella discrezionalità del giudice di merito.

L’ordinanza si inserisce in una linea interpretativa che mira a evitare automatismi risarcitori in sanità, ribadendo la centralità della prova causale. Un orientamento che rafforza le garanzie per le strutture e i professionisti sanitari, ma che al tempo stesso impone a chi agisce in giudizio un onere probatorio particolarmente rigoroso. In un settore segnato da un contenzioso crescente, la decisione della Cassazione conferma che la responsabilità medica non può prescindere da una solida dimostrazione del legame tra errore e danno, pena il rigetto della pretesa risarcitoria.

08 Gennaio 2026

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