Ricetta e principio attivo. Simg: “Ogni prescrizione va ponderata, servono norme più chiare”

Ricetta e principio attivo. Simg: “Ogni prescrizione va ponderata, servono norme più chiare”

Ricetta e principio attivo. Simg: “Ogni prescrizione va ponderata, servono norme più chiare”
“Qualsiasi prescrizione va ponderata sulla base di criteri derivanti dalle evidenze e dal ragionamento clinico”. Questo il monito della Società italiana di medicina generale che, in riferimento alle norme introdotte dalla spending review sull’obbligo di indicazione del principio attivo in ricetta chiede l’introduzione di “semplici e pratiche direttive che aiutino i medici”.

Semplici e pratiche direttive che aiutino i medici di famiglia nella prescrizione dei farmaci e nella compilazione delle ricette questa la richiesta della Simg. “In un momento così importante per il Sistema Sanitario Nazionale – sottolinea il presidente Claudio Cricelli – vogliamo far sentire la vicinanza della nostra Società ai colleghi di tutta Italia, che si trovano a dover fare i conti con una situazione per alcuni versi nuova. Un principio generale che vogliamo sottolineare è che qualsiasi prescrizione, paziente per paziente, caso per caso, farmaco per farmaco, va ponderata sulla base di criteri derivanti dalle evidenze e dal ragionamento clinico”.
 
La prescrizione per decine di milioni di pazienti già in cura per condizioni croniche resta del tutto invariata evidenzia la nota.  “Il clima di confusione che si è creato nelle ultime settimane che ha impedito di fornire ai medici una informazione corretta e univoca – continua Cricelli -. Le nuove modalità di prescrizione sono legate solo ai nuovi casi di malattie acute e croniche di cui pubblicheremo a breve la reale incidenza, cioè i nuovi casi per anno. A titolo di esempio, a fronte di 15.000.000 di pazienti ipertesi già diagnosticati (di cui un terzo non trattati) per cui nulla è variato si stimano solo 385.000 nuovi casi di ipertensione all’anno (di cui da 60 a 100 mila non vengono trattati). Solo in tali casi c’è oggi l’obbligo, in virtù di una norma che ha con valore prevalentemente informativo, di prescrivere sempre il principio attivo, salvo la decisione di far consegnare dal farmacista un prodotto specifico”.
 
I casi più spinosi sono quindi tre: il paziente con patologia cronica, già in cura; il paziente con patologia cronica, per il quale si inizia la cura; il paziente affetto da un nuovo episodio di patologia non cronica.
“Nel primo caso – afferma Cricelli – il medico può continuare a prescrivere come prima indicando lo stesso farmaco usato in precedenza (brand o il “generico”). Nulla cambia rispetto al passato per alcune decine di milioni di pazienti già in cura per patologie croniche (13 milioni di ipertesi, 3,7 milioni di diabetici…). Renderemo note a breve le reali incidenze dei “nuovi casi” di patologie acute o croniche nel nostro Paese. Nel secondo caso il medico, se vuole usare un nuovo ciclo di terapia, indicherà nella ricetta Ssn il nome del principio attivo prescritto. Potrà prescrivere anche il farmaco con denominazione propria (generico di marca o brand). Apponendo la dizione “non sostituibile” e inserendo obbligatoriamente una sintetica motivazione obbliga il farmacista alla consegna del nome commerciale prescritto. Nel terzo caso il medico dovrà indicare nella ricetta SSN il nome del principio attivo nei casi in cui ritenga di utilizzare un farmaco, di cui sono disponibili più farmaci equivalenti, con principio attivo mai usato in quello specifico paziente. In aggiunta potrà inserire anche il farmaco con denominazione propria (di marca o brand) o con denominazione generica (principio attivo e azienda produttrice), ma deve apporre la clausola “non sostituibile” inserendo obbligatoriamente una sintetica motivazione (motivo clinico spiegato)”. 

La Simg, a tal proposito, rende noto che è prudente non sostituire ad una paziente in terapia cronica farmaci (con nome commerciale o equivalenti) a Ristretto Indice Terapeutico. “Per questi farmaci – continua Cricelli – piccole variazioni di biodisponibilità tra il medicinale in uso e la sostituzione possono comportare sensibili variazioni di efficacia e sicurezza. È considerato un Indice Terapeutico Ristretto (90-111% per AUC e Cmax) per le seguenti categorie di farmaci: immunosoppressori, antiepilettici (escluse le benzodiazepine), antiaritmici, antidepressivi triciclici, aminofillina/teofillina, anticoagulanti, altri (tacrolimus…). Qualunque indicazione, disposizione o suggerimento difformi dalle indicazioni del Ministero della Salute sono a nostro parere illegittime ed espongono il medico a contestazioni. Nei prossimi giorni pubblicheremo un dossier sulle sostanze a Ristretto Indice Terapeutico e sulle circostanze nelle quali è prudente non sostituire il farmaco in uso”. Infine un appello rivolto a tutti i medici di famiglia. “Suggeriamo – conclude Cricelli – come ben specifica il chiarimento del Ministero, di evitare motivazioni di non sostituibilità speciose o eccessivamente generiche, o palesemente prive di evidenza e comunque non riferite a specifiche circostanze cliniche (come il Ristretto Indice Terapeutico). Argomentazioni rigorose costituiscono sempre una salvaguardia per il medico. Chiediamo in conclusione ai medici di concentrare la propria attenzione non solo sulle modalità di compilazione della ricetta, bensì sulla buona cura dei cittadini. Recuperare e portare a target tutti i pazienti ipertesi, cardiopatici, con patologie croniche e non trasmissibili è l’unica vera risposta alle leggi farraginose ed alla burocrazia del nostro paese”.

27 Settembre 2012

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