Stupefacenti in farmacia. Depenalizzate le irregolarità formali nella tenuta dei registri

Stupefacenti in farmacia. Depenalizzate le irregolarità formali nella tenuta dei registri

Stupefacenti in farmacia. Depenalizzate le irregolarità formali nella tenuta dei registri
Una sentenza del Tribunale di Roma ribadisce la depenalizzazione delle irregolarità formali sulla tenuta dei registri di carico e scarico delle sostanze  stupefacenti. Per i farmacisti restano comunque in vigore le pene pecuniarie ma anche quelle penali per mancanze gravi.

Con una sentenza del Tribunale di Roma (n. 20504/2010 della IX sezione penale) è stata recepita per la prima volta la recente normativa dettata dalla Legge 15 marzo 2010 n. 38 sulla terapia del dolore e le cure palliative che, aggiungendo il comma 1 bis all’art. 68 del D.P.R. 309/90, ha previsto la depenalizzazione delle irregolarità sulla tenuta dei registri di carico e scarico delle sostanze  stupefacenti qualora siano relative a violazioni della normativa regolamentare.
In precedenza, la giurisprudenza affermava che anche una mera irregolarità formale nella tenuta del registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope, integrava il reato di cui l’art. 68 DPR n. 309/90, in quanto trattandosi di reato contravvenzionale, era sufficiente la mera colpa consistente in una negligente ricognizione, alla prescritta data di scadenza, della corrispondenza delle giacenze contabili da quelle reali.
In tema di commercio di stupefacenti, infatti, vi è l’obbligo di iscrivere  nell’apposito registro di cui all’art. 68 DPR n. 309/90, ogni acquisto o cessione ed è imposto ai titolari delle farmacie che detta registrazione avvenga, nel momento stesso in cui viene effettuato il movimento delle sostanze stupefacenti e psicotrope, senza che vi possa esistere un termine di tolleranza.
Ora con la recente sentenza del Tribunale di Roma, il farmacista potrà “dormire sonni più tranquilli”, pur dovendo comunque porre  particolare attenzione all’attività di carico e scarico delle sostanze stupefacenti per non incorrere nelle sanzioni che attualmente prevedono la pena pecunaria da euro 500,00 ad euro 1.500,00 ed ancora di più per non incorrere nelle irregolarità che ancora oggi prevedono  sanzioni penali ( arresto sino a due anni o ammenda da 3 a 50 milioni di lire) quali, sicuramente, la mancata tenuta del registro o l’omissione della denuncia in caso di furto o smarrimento dello stesso.
 
 Avv. Paolo Leopardi
 
 
 
 

 

22 Febbraio 2011

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