Tar Liguria: Comune e Asl non possono obbligare cittadini ad acquistare farmaci in ospedale

Tar Liguria: Comune e Asl non possono obbligare cittadini ad acquistare farmaci in ospedale

Tar Liguria: Comune e Asl non possono obbligare cittadini ad acquistare farmaci in ospedale
Il Tar Liguria ha dichiarato illegittima la delibera dell’Asl Imperese che, in base ad una convenzione con il Comune di Sanremo, obbligava i cittadini meno abbienti a spendere i bonus per l’acquisto di farmaci di fascia C solo ed esclusivamente presso la farmacia ospedaliera. Violato il diritto del cittadino alla libera scelta della farmacia e la riserva delle farmacie territoriali per la vendita di farmaci al pubblico.

Asl e il Comune non possono obbligare i cittadini ad acquistare i medicinali esclusivamente presso la farmacia ospedaliera, anche se l’acquisto avviene attraverso i buoni che il Comune emette a favore delle fasce non abbienti. Lo ha stabilito il Tar Liguria accogliendo il ricorso proposto da Federfarma Imperia, che chiedeva l’annullamento della delibera con cui l'Asl Imperiese aveva stipulato una convenzione con il Comune di Sanremo per la fornitura dei farmaci di fascia C nella farmacia interna all’ospedale. Nel dettaglio, la convenzione riguardava i buoni acquisto che il Comune emette, a proprio carico, per aiutare i cittadini meno abbienti che necessitano di farmaci. In base alla convenzione, però, questi buoni potevano essere spesi solo ed esclusivamente presso la farmacia interna dell’ospedale.

 
“Federfarma Imperia – spiega una nota della Federazione nazionale dei titolari di farmacia – pur condividendo evidentemente l’iniziativa di sovvenzionare i cittadini meno abbienti, tuttavia riteneva le modalità applicative illegittime. Il Comune avrebbe dovuto riconoscere ai cittadini il diritto di spendere i buoni emessi dal Comune stesso in tutte le farmacie anziché nella farmacia ospedaliera interna, non legittimata a dispensare al pubblico tale tipologia di farmaci”.

Posizione confermata dalla sentenza del Tar (n 929/2011). Il provvedimento, ha infatti affermato il Tar Liguria, è in violazione dell’art. 15 della legge 457/68 che sancisce il diritto di libera scelta della farmacia per ogni cittadino, anche se assistito in regime mutualistico, e in violazione dell’art. 122 del Tuls, che riserva alle farmacie la vendita al pubblico dei medicinali. Un’eventuale deroga al sistema, ricorda il Tar, può avvenire solo attraverso una legge e non attraverso un provvedimento dell’Asl.
 

25 Giugno 2011

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