Tempo determinato. Contratto dirigenti reiterabile anche dopo i primi tre anni

Tempo determinato. Contratto dirigenti reiterabile anche dopo i primi tre anni

Tempo determinato. Contratto dirigenti reiterabile anche dopo i primi tre anni
La Funzione pubblica e l’Aran hanno chiarito in una nota la mancanza di un obbligo di scadenza dopo 36 mesi dei contratrti dirigenziali a tempo determinato. Ribadito inoltre che non è necessaria alcuna interruzione obbligatoria del rapporto di lavoro tra un contratto e il successivo.

Chiarita la questione del rinnovo dei contratti a tempo determinato per i dirigenti della pubblica amministrazione. La Funzione pubblica e l'Aran hanno infatti spiegato in una nota che “per i dipendenti con qualifica dirigenziale risulta sempre possibile la reiterazione di contratti a tempo determinato anche oltre i 36 mesi e non appare comunque necessario intervallare i contratti stipulati in successione”. Dunque nessun obbligo di scadenza dopo 36 mesi e niente interruzione obbligatoria del rapporto di lavoro tra un contratto e il successivo.

La nota è giunta a seguito della richiesta di chiarimenti da parte della Cosmed che aveva posto il quesito dopo l'esclusione delle sigle della dirigenza dal tavolo che doveva disciplinare la durata e l'intervallo da applicare ai contratti a tempo determinato.
Nel motivare l'esclusione, Aran e Ministero della funzione pubblica hanno ribadito che non esistono per i dirigenti limiti temporali obbligatori per la durata dei contratti a tempo determinato e il loro rinnovo, escludendo anche la necessità di interruzione del rapporto di lavoro tra un incarico e il successivo.

"Essendo stati raggiunti in via interpretativa gli obiettivi che ci eravamo prefissati, ovvero l'esclusione di ogni vincolo temporale al rinnovo dei contratti a tempo determinato, diventa a questo punto pleonastica la presenza delle Confederazioni della dirigenza ad un tavolo che tratterà esclusivamente del personale non dirigenziale", ha commentato la Cosmed.

"Resta una priorità della Confederazione – conclude la nota – il riassorbimento del precariato mediante idonei provvedimenti legislativi a cominciare dalla definizione di quali tipologie di lavoro flessibile siano applicabili alla pubblica amministrazione".

04 Aprile 2013

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