Università. Le precisazioni della Conferenza nazionale dei Collegi dei professori di area medica

Università. Le precisazioni della Conferenza nazionale dei Collegi dei professori di area medica

Università. Le precisazioni della Conferenza nazionale dei Collegi dei professori di area medica
Dopo l'intervento dell'Anaao e la replica di Fanelli, direttore del Dipartimento di Medicina Clinica presso la Sapienza, una nota della Conferenza prosegue il dibattito sul tema, precisando le procedure di valutazione cui sono sottoposti i docenti. IL DOCUMENTO

Alcune osservazioni relative all’attività dei docenti universitari dell’area medica. Le ha espresse, tramite una nota, la Conferenza dei Presidenti dei Collegi dei professori universitari dell’area medica, “avendo preso visione delle ripetute recenti dichiarazioni di esponenti sindacali dei medici ospedalieri contenenti numerose inesattezze”.

Si tratta di un dibattito già alimentato da una lettera inviato dall’Anaao al direttore di Quotidiano Sanità, cui aveva seguito una replica di Filippo Rossi Fanelli, direttore del Dipartimento di Medicina Clinica presso la Sapienza.

In primis si sottolinea che lo stato giuridico dei docenti universitari “è regolato dall’ordinamento dell’Università secondo quanto prescritto dall’art. 33 della Costituzione Italiana”. La Conferenza ribadisce poi che l’attività assistenziale dei docenti universitari “è valutata secondo le stesse procedure, incluso il rilevamento elettronico della presenza, applicate ai medici del servizio sanitario nazionale” e che si inserisce pienamente nel “Servizio sanitario nazionale, contribuendo sostanzialmente alla qualità dell’assistenza medica e fornendo prestazioni di eccellenza ai cittadini”.

Per quanto concerne la qualità della ricerca, una valutazione periodica è affidata “all’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur)”. E le attività istituzionali dei docenti “sono puntualmente valutate sia a fini della progressione di carriera (Abilitazione Scientifica Nazionale e concorsi pubblici) sia ai fini della progressione economica (art. 6 e 8 L.240/2010)”.
 

 

19 Luglio 2014

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