Acn Specialistica ambulatoriale. Facciamo chiarezza dopo lo stop del Mef

Acn Specialistica ambulatoriale. Facciamo chiarezza dopo lo stop del Mef

Acn Specialistica ambulatoriale. Facciamo chiarezza dopo lo stop del Mef

Gentile Direttore, facendo seguito al vostro articolo sulla nota del recente parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (MEF-RGS prot. n. 10160 del 15 gennaio 2026), si rappresenta quanto segue.

Gentile Direttore,

facendo seguito al vostro articolo sulla nota del recente parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (MEF-RGS prot. n. 10160 del 15 gennaio 2026), si rappresenta quanto segue.

Con riferimento al Punto 2 all’ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni del 15 gennaio 2026, concernente l’“Intesa, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 5 dicembre 2013, Rep. atti n. 164/CSR, sull’Ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, i veterinari e le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Triennio 2022-2024”, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha rilevato che l’articolo 29 (organizzazione del lavoro), al comma 10, innovando la precedente previsione, introduce, tra i requisiti necessari allo svolgimento dell’attività, anche quelli relativi alla sorveglianza sanitaria, segnalando che tale disposizione sembrerebbe foriera di nuovi o maggiori oneri a carico delle aziende sanitarie, rimettendo le relative valutazioni ai competenti Uffici e al Ministero della salute.

Al riguardo, si osserva che il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante il Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, individua quale lavoratore la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato (articolo 2, comma 1, lettera a)). Il medesimo decreto, all’articolo 41, definisce la sorveglianza sanitaria come l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in relazione ai rischi professionali e alle mansioni svolte.

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito la natura dei rapporti intercorrenti tra i medici convenzionati e le unità sanitarie locali, qualificandoli come rapporti libero-professionali parasubordinati, disciplinati da regole di correttezza e buona fede contrattuale, nell’ambito dei quali l’ente pubblico non esercita poteri autoritativi, se non quelli di vigilanza (cfr. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 14810 del 18 ottobre 2002).

Alla luce di tale quadro normativo e giurisprudenziale, risulta evidente che le Aziende sanitarie, già dal 2008, in qualità di datori di lavoro, sono tenute a garantire la sorveglianza sanitaria anche agli specialisti ambulatoriali, ai veterinari e alle altre professionalità sanitarie, quale requisito necessario per il corretto svolgimento dell’attività. Tale obbligo discende direttamente dalla normativa vigente ed è già esercitato dalle Aziende; pertanto, la previsione contenuta nell’ACN in esame si limita a richiamare un obbligo di legge già esistente e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento, inoltre, alle “potenziali criticità” evidenziate nel parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in relazione alle dichiarazioni a verbale n. 4 e n. 5, di seguito riportate:

a) Dichiarazione a verbale n. 4: “Considerate le particolari condizioni lavorative, le parti prendono atto della necessità di valutare interventi volti a favorire lo sviluppo dell’assistenza nell’ambito della sanità penitenziaria, nella loro specifica remunerazione.”

b) Dichiarazione a verbale n. 5: “Nell’ambito dell’ammodernamento tecnologico previsto dal PNRR, le parti confidano in finanziamenti destinati al potenziamento dell’assistenza territoriale.”

si rappresenta che trattasi di mere dichiarazioni di intenti, prive di effetti economici e percettivi e non idonei quindi  a generare obblighi giuridici o oneri finanziari. Per tale ragione, non si rinviene alcun riferimento alle medesime nella relazione tecnico-illustrativa, confermandosi l’assenza di qualsivoglia onerosità connessa alle stesse.

Nel prendere atto, infine, dell’accertamento effettuato dalla Ragioneria generale dello Stato circa la coerenza delle ipotesi di ACN in esame con i parametri di rinnovo previsti dalla legislazione vigente, la categoria resta in attesa di ricevere con urgenza da chi di competenza il nulla osta da parte del Ministero dell’economia e delle finanze ed il recepimento della Conferenza Stato Regioni per allineare le varie convenzioni e la stesura di un nuovo atto di indirizzo per poter normale finalmente l’avvio della AFT nelle case di comunità ed ospedali di comunità entro i termini fissati dal PNRR. e dal DM 77.

Antonio Magi

Segretario Generale SUMAI Assoprof

21 Gennaio 2026

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