Agende aperte o chiuse: urge un’interpretazione autentica delle norme

Agende aperte o chiuse: urge un’interpretazione autentica delle norme

Agende aperte o chiuse: urge un’interpretazione autentica delle norme

Gentile Direttore, le fonti normative che regolano il divieto di chiusura delle agende di prenotazione (Legge 266/2005 e Legge 107/2024) si esprimono, entrambe, sull’accezione negativa, cioè il divieto di chiudere le stesse...

Gentile Direttore,
le fonti normative che regolano il divieto di chiusura delle agende di prenotazione (Legge 266/2005 e Legge 107/2024) si esprimono, entrambe, sull’accezione negativa, cioè il divieto di chiudere le stesse.
Il comma 282, art. 1 della Legge 266/2005 cita: “Alle aziende sanitarie ed ospedaliere è vietato sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni…”.

Il comma 9, art. 3 della Legge 107/2024 recita: “È fatto divieto alle aziende sanitarie e ospedaliere di sospendere o chiudere le attività di prenotazione…”

Insomma, ci pare di capire, qundi, che le agende di prenotazione devono essere aperte e prenotabili nel lungo periodo. Qualcuno dice sine die.

Ma come stanno realmente le cose? Agende di prenotazione aperte nel lungo periodo creano, chiaramente, non pochi problemi alle Aziende sanitarie locali. Prevedere oggi la produzione ambulatoriale del 2030 è un esercizio meramente formale, che necessita di una serie di successivi correttivi. Appare evidente, quindi, sul piano logico ed organizzativo che sarebbe più semplice qualora le agende consentissero le relative prenotazioni solo nel breve e nel medio periodo.

Tale elemento, tuttavia, anche in virtù del diverso orientamento assunto dai diversi attori territoriali e regionali, nel permanere del dubbio, contrasta inevitabilmente con le risultanti dei processi di monitoraggio.
In più occasioni, attenti analisti hanno rilevato che la comparatività dei dati di monitoraggio può avvenire solo a parità di apertura temporale delle agende di prenotazione. Vi è un altro elemento ancora più importante, che rende le aperture di breve o medio periodo condizionanti ai fini della misurazione dei tempi di attesa.

Se una qualsivoglia Azienda sanitaria locale apre le proprie agende per un anno, con scorrimento giornaliero, il peggior tempo di attesa rilevabile sarà pari a 365 giorni. Viceversa, chi consente prenotazioni di lungo periodo potrebbe rilevare tempi medi molto più lunghi. Risultanti diverse, ma stesse condizioni di criticità.
Ancor peggio, se le agende vengono aperte per sei mesi, il peggiore tempo rilevabile sarà pari a 180 gg. Molti cittadini, di contro, sanno bene che talvolta i tempi di prenotazione superano, e anche di molto, i 365 giorni.
Ora, senza entrare nel merito della semantica normativa, appare più lineare asserire che “il divieto di sospendere o chiudere le agende” configuri aperture senza soluzione di continuità.

In presenza di comportamenti regionali ed aziendali eterogenei, che rischiano di rendere vana e solo parzialmente fruibile l’imponente opera di monitoraggio messa in campo dall’attuale governo, è giunto il momento di chiarire, in sede normativa, attraverso una norma di interpretazione autentica, cosa indichino, operativamente, i postulati di cui alla normativa vigente.

In caso contrario, ci troveremmo, ancora una volta, dinanzi ad articolazioni territoriali che traducono alla lettera la normativa (divieto di chiusura = apertura temporale di lungo periodo) e contesti nei quali le agende consentono la prenotazione, al massimo, ad un anno di distanza.

In questo secondo caso, peraltro, resta irrisolta la questione di coloro che, dinanzi ad agende sature, non ottengono l’estratto prenotativo e, quindi, una data certa di esecuzione. Ma questa è un’altra storia, ancora più complessa, che meriterà un’analisi puntuale e di dettaglio.

Gianni Di Giacomantonio
Docente a contratto Università di Teramo
Dirigente ASL Teramo

Gianni Di Giacomantonio

05 Maggio 2026

© Riproduzione riservata

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