Alcune domande sugli elenchi speciali per gli albi professionali

Alcune domande sugli elenchi speciali per gli albi professionali

Alcune domande sugli elenchi speciali per gli albi professionali

Gentile Direttore,
desidererei, tramite il suo giornale, sottoporre all’attenzione di lettori, informati della problematica relativa ai Massofisioterapisti, alcune considerazioni e quesiti al fine di avere delle risposte esaurienti, suffragate da precisi riferimenti normativi. 
 
I primi quesiti riguardano l’iscrizione negli Elenchi Speciali Albi professionali (art.1, della legge 145/2018, comma 537 e 538; il Decreto Ministero della Salute del 9-8-2019, pubblicato sulla G.U. n.212 del 10-09-2019). Per essere iscritti in questi elenchi speciali ad esaurimento occorrono, oltre naturalmente, i requisiti previsti dall’articolo 2 del D.M. 9-8-2019, sia il possesso del Titolo Specifico, sia un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n.145 del 2018?
 
Oppure, è sufficiente il possesso di uno dei due requisiti? II primo requisito, il Titolo di Studio in generale, non è quello richiesto per essere iscritti agli Ordini o agli Albi Professionali? Di conseguenza, per analogia, dovrebbe essere così per gli “Elenchi Speciali ad Esaurimento”!  Inoltre, mi risulta che un determinato periodo lavorativo sia richiesto solo per svolgere specifiche funzioni, mansioni nell’ambito di una professione sanitaria esercitata in regime di lavoro dipendente! Il requisito: 36 mesi di attività, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, su quale base giuridica si fonda? Il D.M. 9-8-2019 dedica l’Art. 5 ai Massofisioterapisti forse per riservare a questa categoria requisiti meno cogenti rispetto a quelli richiesti per le altre 17 categorie professionali?
 
Il secondo comma di questo articolo se fosse riscritto, con decreto o con legge, nel seguente modo: “2. Ai fini dell’iscrizione all’elenco di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 4,5,6, e all’articolo 2”, e con la previsione dello slittamento al 31 12 2021 della data entro cui presentare la domanda per l’iscrizione nell’elenco speciale ad esaurimento, permetterebbe l’iscrizione  anche a coloro che stanno frequentando i corsi di massofisioterapia, autorizzati e iniziati prima dell’entrata in vigore della legge n.145 del 2018.
 
Una interpretazione “estensiva” rappresenterebbe una equilibrata soluzione politico-giuridica, per i Massofisioterapisti “post 99”, privi dei 36 mesi di attività. Significherebbe, per questa categoria: a) porre fine ad anni di conflitti, di contenziosi, di varie sentenze e di quant’altro (questione Fiscale ad esempio);  b) rimediare a delle colpe sicuramente non imputabili ai Massofisioterapisti, semmai vittime di un sistema normativo, quantomeno, poco chiaro;  c) evitare di creare ulteriori discriminazioni nella categoria dei massofisioterapisti. In attesa di chiarimenti istituzionali, che ci si augura prossimi, è opportuno o doveroso  suggerire ai Massofisioterapisti, non in possesso di 36 mesi di attività professionale negli ultimi dieci anni, ma in possesso del titolo di studio ai sensi dell’art.1 della legge 403/1971, conseguito in data antecedente all’abrogazione di tale legge, di presentare la domanda per essere inclusi nell’elenco speciale dei Massofisioterapisti come previsto dall’articolo 5 del D.M. relativo agli Elenchi  Speciali, entro il 31 dicembre 2019? 
 
dott. Michele Laudizio
Campobasso

18 Settembre 2019

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