Ancora sul Titolo V. Forse era meglio prima

Ancora sul Titolo V. Forse era meglio prima

Ancora sul Titolo V. Forse era meglio prima

Gentile direttore,
quando abbiamo cominciato a parlare di riforma del titolo V della Costituzione, sono andato a rileggerlo e debbo dire che il termine di “legislazione concorrente” mi era apparso intrigante ed adeguato ad un sistema armonico in cui le varie istituzioni “concorrono” a legiferare in materia sanitaria.  A Stato, ma forse sarebbe giusto dire Parlamento, e Regioni spettava la “potestà legislativa”, alle sole Regioni la “potestà regolamentare”.
 
Purtroppo troppe volte abbiamo visto come l’interpretazione di “concorrente” sia stata quella di “correre contro” e non quella, certamente voluta dal legislatore, di “correre insieme”. Ricordo le parole di Giovanni Bissoni, in un recente incontro all’OMCEO di Bologna per la presentazione del libro di Ivan Cavicchi, che enfatizzava proprio quest’ultimo concetto.
 
Letta la nuova bozza approvata in CdM, ne riporto l’essenziale: “Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie e funzioni: determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; norme generali per la tutela della salute; spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento all’organizzazione in ambito regionale dei servizi sociali e sanitari. Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie o funzioni non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale”.
 
 Non avendo confidenza con i termini giuridici, ho cercato “norme generali”, trovando questa definizione: “La generalità è il carattere della norma giuridica che non si rivolge ad uno o più soggetti determinati ma ad una pluralità indeterminata di soggetti. La generalità della norma è collegata all'astrattezza. L'una e l'altra rispondono ad una triplice esigenza: ovviare all'impossibilità pratica per l'ordinamento di prevedere tutte le possibili combinazioni e varianti che si possono verificare nella realtà; assicurare la certezza del diritto, prevedendo compiutamente a priori le regole cui i soggetti si debbono attenere; assicurare uniformità di disciplina e, quindi, parità di trattamento”.
 
In buona sostanza allo Stato spettano le norme “generali ed astratte”, alle Regioni le norme “concrete”. Potrebbe sembrare l’uovo di Colombo, ma non so se stiamo facendo un passo avanti o indietro. Sembra una presa d’atto della situazione del  “siccome non siamo capaci di fare le cose insieme, facciamole separati”. Non credo che il “Governo multilivello”, auspicato da Ivan Cavicchi, possa portare serenità e finalmente “governare” il sistema sanitario. Temo che nel nostro Paese questa idea non funzioni e la conflittualità, già elevata, possa ulteriormente aumentare, come ritiene Cesare Fassari.
 
Sembra un matrimonio che fallisce e si iniziano le pratiche per il divorzio. Ma la battaglia sulla divisione dei beni sarà lunga ed estenuante, con le “parti”, e pensate al paradosso, perché sempre di istituzioni pubbliche si parla, che faranno atti di forza (“clausola di supremazia”!!) per ottenere di più. Ma in queste situazioni chi paga il prezzo maggiore sono i figli, nel caso specifico tutti noi operatori della sanità e, soprattutto, i cittadini utenti e “titolari” del diritto alla salute.
 
Luigi Presenti
Presidente Nazionale ACOI – Vicepresidente Collegio Italiano dei Chirurghi

07 Aprile 2014

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