Arpal, Fsr e perimetrazione delle spese

Arpal, Fsr e perimetrazione delle spese

Arpal, Fsr e perimetrazione delle spese

Gentile direttore, il finanziamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPAL) tramite il Fondo Sanitario Regionale non può essere effettuato in modo indistinto per gli enti ambientali, ma solo a seguito di dimostrazione da parte delle Regioni 

Gentile direttore,
il finanziamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPAL) tramite il Fondo Sanitario Regionale non può essere effettuato in modo indistinto per gli enti ambientali, ma solo a seguito di dimostrazione da parte delle Regioni dello stretto legame esistente tra le spese ed i c.d. LEA in quanto la destinazione di risorse del perimetro sanitario in modo generico, pregiudicherebbe l’effettiva erogazione di questi ultimi, minando il diritto alla salute.

Tanto arginerebbe l’invasione della competenza esclusiva che l’art. 117, lett. m, della Costituzione intesta allo Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, onde evitare che risorse istituzionali da FSR siano destinate alla realizzazione dei LEPTA, piuttosto che dei LEA.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale in accoglimento della prospettazione della Corte dei conti, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, co. 1, lett. a), della legge regionale Liguria, per violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, di cui all’art. 117, della Costituzione, in relazione alla norma interposta che richiede alle Regioni di garantire, nell’ambito del bilancio, “un’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio SSR”, attraverso separata evidenza contabile tra entrate e spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale.

Le disposizioni censurate prevedevano, infatti, un’assegnazione indiscriminata di risorse all’ARPAL, senza distinguere tra quelle sanitarie — e, al loro interno, quelle necessarie a garantire le prestazioni afferenti ai LEA — e quelle destinate a prestazioni dell’Agenzia di natura non sanitaria, come tali non finanziabili attraverso il FSR.

Dopo tale pronuncia di incostituzionalità, la conclusione della vicenda è opera della sentenza delle SS.RR della Corte dei conti del 31 luglio 2026 che dichiara l’illegittimità di un capitolo di spesa del rendiconto generale 2023 della Regione Liguria, inserito nel perimetro sanitario, a beneficio di ARPAL, nonché, nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023, della quota dei vincoli da trasferimenti, per la parte in cui non registra economie vincolate riconducibili al Fondo sanitario per l’importo corrispondente.

L’inizio, però, è la legge regionale che annovera, tra le fonti di finanziamento dell’Agenzia, il “finanziamento ordinario annuale a valere sulle risorse del fondo regionale sanitario di parte corrente”.

Le Sezioni Riunite nutrendo diversi dubbi di costituzionalità sul sistema di finanziamento di ARPAL disposto dalla Regione Liguria nel 2023, in attuazione di detto articolo, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale con propria ordinanza alla quale il giudice delle leggi ha risposto condividendone la posizione.

Più precisamente, la Corte ha dichiarato (sent. n. 56 del 27 aprile 2026) l’incostituzionalità di tale articolo perché ritenuto invasivo della competenza esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, di cui all’art. 117, co.2, lett. e), Cost., atteso che la norma di riferimento richiede alle Regioni di garantire, nell’ambito del bilancio, “un’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio SSR”, al fine  di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di programmazione finanziaria sanitaria.

Alla luce della legislazione e della giurisprudenza vigente, la Consulta ha ritenuto che la disposizione contenuta nella legge regionale, oggetto delle perplessità dei giudici contabili, prevedesse un’assegnazione indiscriminata di risorse all’ARPAL, senza distinguere tra quelle sanitarie — e, al loro interno, quelle necessarie a garantire le prestazioni afferenti ai LEA — e quelle destinate a prestazioni dell’Agenzia di natura non sanitaria, come tali non finanziabili attraverso il FSR.

Ha cioè ritenuto che la disposizione regionale, nel prevedere un finanziamento ordinario annuale a valere sulle risorse del perimetro sanitario, abbia qualificato la spesa per il finanziamento dell’Agenzia alla stregua di una spesa “sanitaria”, mediante inclusione nel perimetro di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 118/2011 e, per altro verso, non ricollega tale quantificazione a prestazioni effettivamente afferenti ai LEA.

La giurisprudenza costituzionale ha da sempre considerato la norma istitutiva della perimetrazione (detto art. 20) specificamente funzionale ad evitare opacità contabili e indebite distrazioni dei fondi destinati a garantire i LEA, non soltanto stabilendo regole finalizzate ad assicurare la perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del SSN, anche nell’ottica di coordinamento degli obiettivi di finanza pubblica, ma fissando altresì “condizioni indefettibili nella individuazione e allocazione delle risorse inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni”.

Tali finalità vengono raggiunte attraverso l’adozione di un’articolazione di capitoli di bilancio che permetta di garantire “separata evidenza” delle grandezze ivi tipizzate, la prima delle quali – sia consentito un tecnicismo – nella sezione A) entrate (lettera a), indica il “finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante” dalle richiamate fonti di programmazione, cui corrisponde, alla lettera a) della sezione B) spesa, la “spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA”.

Per il perimetro sanitario così evidenziato, sono poi fissate specifiche regole contabili che, come precisato, sono volte a “garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria”.

Al contempo, i giudici contabili hanno ribadito che nessuna prova doveva essere fornita dalla Procura, in presenza di un finanziamento attuativo della legge regionale censurata che ammetteva l’utilizzo indiscriminato di risorse sanitarie per le attività dell’ARPAL, anche per attività ivi non riconducibili.

La declaratoria di incostituzionalità della previsione regionale, con effetto retroattivo, travolge direttamente il sistema di finanziamento promiscuo di ARPAL da parte della Regione e, conseguentemente, del rendiconto del medesimo esercizio.

Infine, non trattandosi del primo caso di incostituzionalità, si è premurata di effettuare i dovuti distinguo con le precedenti questioni della Regione Molise, nella quale il finanziamento dell’ARPA con risorse del fondo sanitario era avvenuto non in diretta attuazione di una previsione di legge (come per la Liguria), bensì sulla base di decreti del Commissario ad acta – e dunque di provvedimenti amministrativi – che individuavano in maniera generica “nello svolgimento delle finalità istituzionali” lo scopo del finanziamento ivi disposto; e della Regione Sicilia, la cui normativa aveva posto a carico del FSR tutte le spese di funzionamento dell’ARPA, per di più in maniera totalmente indistinta, a differenza della normativa ligure, che prevedeva un sistema di finanziamento diversificato per l’attività di ARPAL, nonché una preventiva attività di programmazione circa le prestazioni da rendere e una successiva rendicontazione annuale.

Fernanda Fraioli
Presidente di Sezione della Corte dei Conti
Procuratore regionale per il Piemonte

06 Agosto 2026

© Riproduzione riservata

Il contratto della sanità e i frutti avvelenati del neocorporativismo
Il contratto della sanità e i frutti avvelenati del neocorporativismo

Gentile Direttore, le differenze retributive tra infermieri, tecnici sanitari, OSS e personale amministrativo non nascono con l’ultimo CCNL. Sono il risultato di anni di interventi legislativi disorganici e settoriali, sollecitati...

Case di comunità: il difficile equilibrio tra funzioni e debito orario
Case di comunità: il difficile equilibrio tra funzioni e debito orario

Gentile Direttore,con prevedibili difficoltà dovute al periodo, è in fase di implementazione l’ACN stralcio per l’AP, firmato alla fine di giugno, che ha introdotto il debito orario dei medici di...

Il nuovo interesse dei giovani medici alla Medicina Generale
Il nuovo interesse dei giovani medici alla Medicina Generale

Gentile Direttore,in questi giorni stanno emergendo segnali di quanto la Medicina Generale sia di interesse dei giovani.Innanzitutto il dato del numero rilevante degli iscritti ai corso universitari, anche se non...

Che pizza l’Inail…
Che pizza l’Inail…

Gentile Direttore,le riporto il contenuto di una telefonata intercorsa con la mia giovane sostituta, che ricorre a me per qualche dritta burocratica. “Enzo, c’è uno che si è fatto male...