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Dl Semplificazione e servizi in farmacia, domande in cerca di risposta

di Antonio Salvatore 

28 MAR - Gentile Direttore,
il Consiglio dei Ministri n. 75 del 26 marzo 2024 ha approvato un decreto-legge che introduce importanti semplificazioni in materia di attività economiche e di servizi a favore di cittadini e imprese (il “Decreto Semplificazione”). Il Decreto in parola reca, tra l’altro, ulteriori misure per promuovere l’erogazione di “nuovi” servizi delle farmacie nell’ambito del SSN. Queste potranno dispensare dispositivi medici per l’assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale, eseguire indagini di laboratorio di prima istanza (non più limitati ad autocontrollo), effettuare test diagnostici per il contrasto all’antibiotico-resistenza, erogare servizi di telemedicina nel rispetto dei requisiti funzionali e di servizio indicati nelle linee guida nazionali.

Giova ricordare che l’implementazione dei servizi erogabili dalle farmacie risale al 2009, con il decreto legislativo 3 ottobre 2009 n. 153, poi modificato dal decreto-legge 24 marzo 2022. Pertanto, il Decreto Semplificazione si colloca nell’ambito di un processo di adeguamento dei servizi e delle prestazioni per meglio rispondere ai bisogni di salute dei cittadini.

Il Decreto in questione, dunque, interviene nuovamente sul decreto legislativo n. 153 del 2009 accrescendo ulteriormente le prestazioni erogabili in farmacia.

Con la locuzione “semplificazione”, il decreto interviene anche sulle modalità di erogazione delle suddette attività. Sarà infatti consentito implementare l’erogazione di tali attività anche in “locali o strutture” esterne alla farmacia, purché compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza, nonché mettere in “rete” le farmacie di proprietà di soggetti differenti.

L’erogazione dei “nuovi” servizi (di diagnostica di laboratorio e di telemedicina) potrà aversi previa autorizzazione che accerti i requisiti igienico-sanitari dei locali.

Pertanto, la semplificazione ha riguardato non solo il plafond di servizi e prestazioni erogabili dalle farmacie, ma anche – e soprattutto – le modalità operative di erogazione.

Il decreto reca, infatti, una rivoluzione sotto il profilo “autorizzativo” e di modalità erogative, prevedendo, tra l’altro, lo strumento giuridico del “contratto di rete” (con o senza soggettività giuridica) – disciplinato dal decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 – già previsto dal legislatore in occasione del Piano di riorganizzazione della rete dei laboratori di analisi, basato sulla centralizzazione della fase analitica onde consentire il conseguimento della “soglia minima di efficienza” (delle 200 mila prestazioni) per poter conservare lo “status giuridico” di soggetto accreditato con il SSN.

Per l’effetto, le farmacie potrebbero dar vita ad una “aggregazione” di soggetti economici appartenenti a proprietà diverse, implementando servizi di telemedicina anche mediante la centralizzazione di attività presso HUB erogativi.

A questo punto la domanda sorge spontanea: poiché i servizi di telemedicina rappresentano una “modalità di erogazione” – alternativa e non sostitutiva – di quella resa in presenza, quali saranno i requisiti che dovranno possedere le nuove strutture a conduzione farmaceutica?

Inoltre, dal momento che – a legislazione vigente – le tariffe da applicare sono quelle previste per la remunerazione delle prestazioni rese in modalità tradizionale – non essendo ancora previsto un tariffario ad hoc – e queste riguardano i soggetti privati accreditati per le attività ricadenti nelle branche specialistiche per le quali operano in accreditamento istituzionale, quale sarà il loro regime di tariffazione? Si renderà applicabile solo il regime di “solvenza” con tariffe di natura squisitamente privatistica?

Infine, ma non per importanza, nelle Regioni in cui vige la verifica di compatibilità ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione – propedeutica a quella all’esercizio – come si coniuga la “semplificazione” prevista per le farmacie, con l’attuale disciplina che vincola gli altri operatori che intendono implementare analoghi servizi nell’ambito della macro area della specialistica ambulatoriale?

Domande alle quali, con ogni probabilità, dovranno dare una risposta le Regioni, per quel che concerne il titolo autorizzativo, e lo Stato per la questione “tariffe”.

Antonio Salvatore
Direttore del Dipartimento Salute di ANCI Campania

28 marzo 2024
© Riproduzione riservata

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