Decreto Tariffe. Uap: “In caso di sospensione del nuovo Dm da parte del Tar Lazio, non tornerebbe applicabile il Dm del 2023”

Decreto Tariffe. Uap: “In caso di sospensione del nuovo Dm da parte del Tar Lazio, non tornerebbe applicabile il Dm del 2023”

Decreto Tariffe. Uap: “In caso di sospensione del nuovo Dm da parte del Tar Lazio, non tornerebbe applicabile il Dm del 2023”

Gentile direttore,
su Quotidiano Sanità oggi è stato pubblicato l’articolo: “Regioni incontrano Ministero: Vincolare 0,4% del Fondo sanitario per le liste d’attesa. E poi unità d’intenti su dipendenza medici di famiglia”. Il pezzo dà atto di un confronto avvenuto ieri tra gli assessori alla Sanità delle Regioni e il Capo di Gabinetto del Ministero della Salute, Marco Mattei.

Nell’articolo si riporta, tra l’altro: “Durante il confronto, svoltosi a quanto si apprende in un clima costruttivo, si è parlato anche dell’imminente giudizio del T.A.R. sul DM Tariffe della specialistica ambulatoriale dopo il caos di fine anno. Ovviamente c’è preoccupazione sull’esito della vicenda e si è rimarcato come qualora i giudici amministrativi dovessero bocciare il nomenclatore approvato nel 2024, in automatico sarebbe vigente quello approvato nel 2023 che aveva tariffe ancora più penalizzanti per i laboratori privati che hanno fatto ricorso.”

Si intende confutare con fermezza l’affermazione riportata, priva di ogni fondamento.

Anzitutto, giova ricordare che il problema relativo al nuovo nomenclatore tariffario risiede nella sua oggettiva inadeguatezza, foriera di grave impatto economico ed operativo sulla sanità pubblica e privata accreditata.

Tuttavia, va ribadito con chiarezza che il D.M. del 2023 è stato integralmente sostituito dal D.M. del 25 novembre 2024, attraverso un procedimento di autotutela del Ministero della Salute, eliminandone ogni efficacia.

Qualsiasi ipotesi secondo cui, in caso di sospensione del nuovo D.M. da parte del T.A.R. Lazio, tornerebbe applicabile il D.M. del 2023 è, dunque, infondata.

In tale eventualità, si applicherebbe il D.M. 18 ottobre 2012 (il “Tariffario Balduzzi”), che rimane l’unico riferimento normativo ancora valido. Ogni altra interpretazione appare fuorviante e priva di riscontro giuridico.

Tale posizione è confortata da alcuni pareri pro-veritate depositati al T.A.R..

Non è chiaro a chi giovi (sicuramente non ai cittadini) una ormai insostenibile difesa di un nomenclatore inadeguato, anziché affrontare il problema con le parti in causa.

Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori, Enti e Ospedalità Privata

23 Gennaio 2025

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