Gentile Direttore,
il decreto-legge (DL) 30 gennaio 2025 recante “Misure urgenti per il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale [AIA] per gli impianti di interesse strategico” in corso di conversione in legge da parte del parlamento, contiene elementi degni di attenzione.
Il DL, concepito per l’AIA delle Acciaierie di Italia (Ex-Ilva) di Taranto, vuole conformare la normativa vigente al dettato della recente Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), ma inserisce altri punti.
Le premesse del DL sono caratterizzate da molteplici richiami alle norme precedenti appesantite dal susseguirsi da oltre un decennio di norme speciali e particolari, stabilite o adattate all’Ex-Ilva, da far girare la testa anche ai più metodici giuristi. Peraltro, la ricostruzione giuridica andrebbe fatta alla luce della lunga storia industriale, degli impatti su ambiente e salute di emissioni e ambientalizzazioni, delle vertenze, fino alle differenze tra valutazioni svolte dagli industriali e dagli enti pubblici: tante storie dentro una storia di indubbio interesse anche se drammatica per i sui effetti, e temo anche per i suoi esiti.
Il DL in questione presenta diversi elementi che generano critiche o dubbi, sollevati anche nelle audizioni parlamentari da numerosi soggetti della società civile e dalla stessa Regione Puglia, taluni molto evidenti quanto singolari. Ad esempio l’esclusione degli enti sanitari e ambientali territoriali competenti dalla procedura di valutazione di impatto sulla salute (VIS) elaborata dal Gestore.
Ma il cuore del problema che voglio evidenziare sta nel meccanismo per la VIS: nel DL si legge “per la valutazione dell’impatto sulla qualità dell’aria delle emissioni industriali si utilizzano gli standard ambientali del D.Lgs. 155/2010; per la valutazione del rischio sanitario le soglie decisionali proposte dall’US-EPA” [Agenzia di protezione dell’ambiente USA].
La doppia proposizione, su qualità dell’aria e sul rischio sanitario, ha connotati tecnici con ripercussioni generali e potenzialmente rischiose, infatti:
Il parere espresso recentemente dall’ISS (ID 90/14415) sulla valutazione di impatto sanitario presentata dal gestore per uno scenario con produzione di 6 milioni di tonn/anno di acciaio, oltre a rilevare alcune inadempienze di adeguamento alla Sentenza della CGUE, distingue tra descrizione della qualità dell’aria e valutazione di effetti sulla salute, puntualizza che per quest’ultima occorre utilizzare valori di riferimento appropriati e ricorda che molti studi hanno evidenziato il verificarsi di effetti sulla salute anche a livelli di inquinanti più bassi di quanto indicato nel DL del 2010.
Sull’accettabilità del rischio occorrerebbe un approfondimento, viste le implicazioni sul piano scientifico, etico, sociale, economico, ma almeno una cosa va detta: valutare l’accettabilità del rischio in aree che l’ONU ha incluso tra le “zone di sacrificio” non dovrebbe essere considerata una mera operazione tecnica, da liquidare sulla base di soglie generali per le quali un rischio di 1 decesso aggiuntivo o un nuovo tumore osservato o previsto su più di 10.000 residenti è da considerarsi accettabile.
Voglio sperare che nell’iter parlamentare di conversione in legge siano accettati gli emendamenti presentati dalla Regione Puglia e fatti propri dalla Conferenza delle Regioni.
Fabrizio Bianchi