Automobile mmg senza indennità in Acn

Automobile mmg senza indennità in Acn

Automobile mmg senza indennità in Acn

Gentile Direttore,
nessuna indennità è prevista nell’ACN 2024 per i medici di medicina generale a ciclo di scelta che usano l’automobile propria come bene strumentale necessario per eseguire le visite domiciliari e gli accessi in residenze per anziani, a differenza dei medici di continuità assistenziale a prestazione oraria e degli specialisti ambulatoriali interni ugualmente convenzionati col SSN a cui è riconosciuto il costo chilometrico come rimborso spese in alternativa all’auto aziendale di servizio pubblico. Eppure la natura di bene strumentale professionale dell’auto, necessaria per eseguire un compito previsto dalla convenzione, è pari a quella della strumentazione informatica per cui è riconosciuta una indennità specifica.

Nell’ACN non è neppure previsto che per ottenere l’incarico di MMG si debba avere i requisiti idoneativi del possesso di patente di guida e di un’automobile necessaria per svolgere l’attività domiciliare dovuta per contratto e propria del ruolo.

Va rilevato che già la legge 24/11/2006 n 286 di conversione del D.L. 262/2006 ha ridotto al 25% la deduzione consentita per i veicoli d’uso professionale che hanno una deducibilità massima di circa 18.000 euro sia in caso di acquisto (art.2 commi 70-71) che di noleggio a lungo termine (circolare 19/2/1998 n.48/E Min. Finanze).

Inoltre per il medico libero-professionista MMG è indetraibile l’IVA per l’acquisto dell’automobile ai sensi del DPR n<633/1972.

Infine le spese correlate di carburante, assicurazione e manutenzione sono deducibili al 50% secondo la legge n.449/1997, dato l’uso promiscuo professionale e privato dell’auto.

È dunque auspicabile che in sede di rinnovo contrattuale i sindacati e parte pubblica si impegnino per il riconoscimento di un equo rimborso dei costi per l’uso professionale dell’automobile del medico convenzionato nel pubblico servizio territoriale.

Mauro Marin
Medico, Pordenone

31 Ottobre 2025

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