Ddl Prestazioni sanitarie, quelle di specialistica ambulatoriale vanno meglio normate 

Ddl Prestazioni sanitarie, quelle di specialistica ambulatoriale vanno meglio normate 

Ddl Prestazioni sanitarie, quelle di specialistica ambulatoriale vanno meglio normate 

Gentile Direttore,
nel Ddl “Misure di garanzia per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria”, rubricato al Senato 1241, all’art. 1 “Disposizioni in materia di prescrizione ed erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale” la norma è così formulata “Il medico, cui competono in maniera esclusiva la diagnosi, la prognosi e la terapia, nei casi in cui prescrive prestazioni di specialistica ambulatoriale, deve attribuire, nel caso di prima visita o esame diagnostico, l’appropriata classe di priorità e, nel caso di primo accesso o di accessi successivi, indicare il quesito o il sospetto diagnostico. (….)”.

Come il Cnop ha segnalato in sede di audizione al Senato così formulato l’articolo può essere foriero di problemi interpretativi e di contenziosi.

Appare da un lato evidente che la norma non vorrebbe avere carattere di principio generale perché inserita in un articolo specifico che riguarda le modalità di prescrizione degli interventi di specialistica ambulatoriale, ma dall’atro lato l’uso del termine “esclusiva” viene da molte autorevoli fonti interpretato in una chiave ben diversa.
Anche perché l’esclusività non è riferita alle prestazioni di natura medica, come dovrebbe essere, ma lasciata nel suo oggetto generica, pertanto riferita a qualsiasi tipo di diagnosi e di terapia.

Appare evidente il possibile contrasto con tutte quelle professioni che hanno già per legge competenze in questo ambito, ancorché non riferite alla diagnosi o terapia medica.

Basti citare ad esempio:

  1. a) la professione odontoiatrica (Legge 24 Luglio 1985, n. 409) “Formano oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche.”
  2. b) La professione psicologica (legge 18 febbraio 1989 n.56) “La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità.”.

Peraltro, una specifica attività di terapia, la psicoterapia, è riservata per legge sia ai medici che agli psicologi che abbiano apposita specializzazione post lauream, ponendo le due professioni, in questo ambito di terapia, sullo stesso piano.

Non stiamo inoltre ad evidenziare per brevità a quante altre professioni sono attribuite attività di carattere terapeutico non strettamente medico.
Riteniamo che l’esigenza di meglio normare le prescrizioni di specialistica ambulatoriale o di rafforzare la centralità della professione medica possano essere soddisfatte senza necessità di formulazioni che creano molti più problemi di quanti ne risolvono: una competenza di carattere “generale” non è sempre e necessariamente “esclusiva”.

Vogliamo sottolineare che queste osservazioni non nascono da alcuna volontà di misconoscere il ruolo della professione medica ma dalla preoccupazione che una norma non ben definita nella sua portata possa creare delle forti contraddizioni che nessuno cerca e che non sono utili in alcun modo ai professionisti e alla tutela della salute.

David Lazzari
Presidente CNOP

26 Marzo 2025

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