Il nuovo massofisioterapista non si sa cosa sia e cosa possa fare

Il nuovo massofisioterapista non si sa cosa sia e cosa possa fare

Il nuovo massofisioterapista non si sa cosa sia e cosa possa fare

Gentile direttore,
l’obbligo della formazione Ecm è stata estesa anche ai Massofisioterapisti (Mft) iscritti agli elenchi speciali (ESE), compresi quelli iscritti con riserva, grazie ad una sentenza del T.A.R. Lazio del 2022 che ha dichiarato illegittima una delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, di marzo 2022, nella parte in cui li escludeva i dall’obbligo della formazione ECM facendo, probabilmente, balenare in loro l’idea di una promozione “tout court” a professione sanitaria.

È quello che mi viene in mente visto che è stata impugnata al Tar del Lazio la recente riapertura dei bandi sulle equivalenze dei titoli del pregresso ordinamento, chiusi il 16 cm, che, applicando correttamente la norma, li hanno esclusi.

Infatti, secondo quanto dichiarano i ricorrenti, l’iscrizione agli Elenchi speciali li qualificherebbe come professionisti sanitari.

Ricordo solo che, sulla riapertura dei termini per l’iscrizione agli ESE, solo per questa figura, era intervenuta, anche su questa Testata, la Presidente Calandra che aveva dichiarato: ”La sentenza del Consiglio di Stato 04513 del 1° giugno 2022 afferma chiaramente che non è dato sapere con certezza quel che il MFT può agire senza essere oggetto di segnalazioni per esercizio abusivo di una professione sanitaria”. Ma tant’è.

Che dire poi di un comunicato, dello stesso Ordine TSRM-PSTRP, nel quale si intende “agevolare l’inclusione dei MFT tra i profili che possono partecipare agli eventi organizzati (omissis) in totale coerenza con le attività da loro svolte e previste dal profilo professionale”.

Ma esiste un profilo professionale di questo Mft, visto che, per la citata sentenza del Cds, non è dato sapere quello che questo possa fare mancando i “contenuti propri della categoria residuale di operatore di interesse sanitario e del relativo ambito operativo”?

Questo Mft”, sopravvive come “operatore di interesse sanitario” non riconducibile alle professioni sanitarie, nell’ elenco presente nel sito del Ministero della Salute.

Costoro vengono definiti, per la prima volta, “operatori di interesse sanitario”, non riconducibili alle professioni sanitarie, come da art. 1, comma 2, della legge n. 43/06, dalla sentenza del TAR Umbria, n. 5/2010, fatta propria dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3325/2013.

Cosa siano gli operatori di interesse sanitario lo ha sancito la sentenza n. 300/07 della Corte Costituzionale, per la quale, gli Operatori d interesse sanitario: “vanno riferiti esclusivamente ad attività aventi carattere “servente” ed “ausiliario” rispetto a quelle pertinenti alle professioni sanitarie – peraltro ad un livello inferiore rispetto a quello proprio delle «arti ausiliarie delle professioni sanitarie», anche esse rientranti nella materia delle ‘professioni di cui all’art. 117, terzo comma, Costituzione.’ ( sentenze n. 426 del 2006, n. 319 del 2005 e n. 353 del 2003)”

Ad oggi il nuovo Mft non si sa cosa sia e cosa possa fare perché non è mai stato istituito da nessun accordo in Conferenza Stato Regioni. Concetto questo già stabilito dalla sentenza del CdS n. 3410, del 21 giugno 2013, che, parlando del MCB, affermava che “Le nuove professioni non possono cominciare a vivere nell’ordinamento se manca l’individuazione dei profili che le caratterizzano e la descrizione dei relativi percorsi formativi”.

Dello stesso avviso anche la citata sentenza del CdS n. 04513/22 che sottolinea come il processo di riforma del “Neo Massofisioterapista” è “inspiegabilmente incompleto della definizione in dettaglio dei contenuti della categoria residuale di operatore di interesse sanitario e del relativo ambito operativo”, per la mancata individuazione di questo operatore da parte delle Conferenza Stato-Regioni.

Che dire poi della delibera n. 1/2023 della Commissione Nazionale per la Formazione Continua?
Questa, nel mettere a regime l’Ecm per i “neo Mft”, cita il D.P.C.M. 26 Luglio 2010, lo stesso che nega l’equivalenza, proprio ai titoli di massofisioterapista conseguiti dopo l’entrata in vigore della legge n. 42/99.

Staremo a vedere.

Gianni Melotti
Fisioterapista ed ex pubblicista

20 Maggio 2024

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