La libertà di adesione alle cure è un diritto che non può essere soppresso o limitato

La libertà di adesione alle cure è un diritto che non può essere soppresso o limitato

La libertà di adesione alle cure è un diritto che non può essere soppresso o limitato

Gentile Direttore,
la recente notizia del decesso di una paziente testimone di Geova che, nel corso del suo ricovero ha rifiutato per motivi religiosi la terapia trasfusionale e il clamore mediatico che ne è seguito nei giorni successivi,  hanno riproposto all’attenzione dell’opinione pubblica e degli addetti ai lavori tematiche, certamente delicatissime, che con il recente intervento del legislatore, sembrano tuttavia aver  trovato la loro definitiva cornice definitoria e normativa ed una più agevole chiave interpretativa.

Non v’è dubbio, infatti, che il decesso di un paziente è evenienza che sconvolge non soltanto l’equilibrio della famiglia coinvolta, ma anche quello di un’intera equipe di professionisti sanitari impegnati nello sforzo comune di fornire la giusta prestazione al momento giusto, con il solo scopo di curare la patologia e prendersi cura del malato. Così come non può esservi dubbio alcuno che il dettato costituzionale, legittima e subordina il trattamento sanitario alla volontà del paziente che è in grado di prestarla, reso consapevole attraverso un percorso informativo che esalta il suo diritto ad autodeterminarsi anche in relazione alla scelta della cura o al rifiuto della stessa.

In virtù di questo sentire comune, nasceva e viene tutt’ora impiegato il concetto di relazione terapeutica, che definisce con straordinaria sintesi, il rapporto tra il professionista sanitario ed il paziente, connotato sì da un’asimmetria di conoscenze, ma anche da una intensità comunicativa fondata sulla capacità dell’uno di trasferire un bagaglio informativo necessario e sufficiente a motivare la libera e consapevole scelta dell’altro.

L’adesione a una proposta di cura è e resta dunque un esercizio del diritto della propria libertà e come tale legittimo in ogni ambito e circostanza, fatto salvo specifica previsione della norma. Viceversa, ogni tentativo di sopprimerlo o limitarlo, è per definizione da scongiurare.

Da tale presupposto giuridico, etico e deontologico non si può prescindere dunque ed è da questo che prende le mosse l’odierno commento che, si badi bene, non vuole in alcun modo essere un giudizio sull’operato dei professionisti coinvolti nella vicenda, né sulla coerenza di una scelta e delle motivazioni che la ispirano, ma solo un invito ad una serena riflessione sul tema. Diversamente, basterebbe citare il recente contributo del legislatore (L 219/2017), o declinare i numerosi arresti giurisprudenziali sul tema o ancora i richiami al rifiuto delle cure contenuti nell’ordinamento deontologico del medico. Ma come detto, così non è.

Da qui l’invito ad una serena riflessione che coinvolga ed accomuni, in una visione condivisa della scienza, comunità scientifica, addetti ai lavori, organi di informazione ed opinione pubblica.
Lo sforzo è quello di traghettare oltre i luoghi comuni, i pregiudizi ed i proclami propagandistici, una medicina basata sulle evidenze scientifiche che tenga conto degli outcomes almeno quanto della qualità della vita, e della spinta tecnologica quanto dei diritti del paziente.

Solo allora sarà chiaro che il paziente che rifiuta la trasfusione non chiede di morire ma di essere curato con le modalità alternative riconosciute dalla scienza o se esprime anticipatamente le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari non si arrende di fronte alla malattia ma sceglie sempre e comunque di affrontarla.
      
Dott. Stefano D'Errico
UOC Risk Management Comitato Valutazione Sinistri AOU Sant'Andrea

21 Ottobre 2019

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