Minori e salute mentale, rischi dalla deriva giudiziaria dei servizi sanitari

Minori e salute mentale, rischi dalla deriva giudiziaria dei servizi sanitari

Minori e salute mentale, rischi dalla deriva giudiziaria dei servizi sanitari

Gentile Direttore,
le scrivo in riferimento alla sezione “Richieste dell’Autorità Giudiziaria in materia di minori e famiglie” del “Piano di Azione Nazionale per la Salute Mentale 2025-2030”. Pur riconoscendo l’intento lodevole di garantire la tutela dei minori e il loro benessere psicofisico nei procedimenti di separazione, divorzio e affidamento, desidero sollevare alcune profonde preoccupazioni riguardo alla commistione tra l’ambito sanitario e quello giudiziario che emerge da tale sezione.

La Legge 833/78, all’articolo 33, stabilisce che gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono di norma volontari, e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Questo principio è ribadito dall’articolo 1 della Legge 219/17, che tutela il diritto all’autodeterminazione della persona e sancisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato dell’interessato, salvo casi espressamente previsti dalla legge. Tali principi trovano radici profonde nell’articolo 32 della Costituzione italiana, che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo. Le pronunce della Corte di Cassazione, come la sentenza n. 13506/15, hanno chiaramente stabilito che la prescrizione ai genitori di sottoporsi a percorsi psicoterapeutici o di sostegno alla genitorialità è lesiva del diritto di libertà personale.

In questo contesto, la prassi di demandare ai Servizi sanitari compiti che rientrano tipicamente nell’ambito giudiziario, come la valutazione delle capacità genitoriali, crea una sovrapposizione di ruoli che può compromettere la specificità e l’efficacia dell’intervento sanitario. I professionisti sanitari, per loro natura e formazione, operano con finalità di cura e sostegno, basandosi su principi come il consenso informato e la costruzione di una relazione di fiducia con l’utente. L’attribuzione di funzioni di controllo o di accertamento, proprie dell’autorità giudiziaria, rischia di snaturare il loro ruolo, trasformandoli, nella percezione dell’utente, in ausiliari del Giudice piuttosto che in figure di aiuto. L’articolo 473-bis.27 c.p.c., nel disporre specificamente l’attività demandata ai servizi sociali o sanitari, pone gli operatori in una situazione in cui la loro autonomia professionale e la loro discrezionalità nelle valutazioni e nelle scelte operative risultano minate. Questo li costringe ad accettare condizioni di lavoro che compromettono il rispetto del codice deontologico, come evidenziato dall’articolo 6 del Codice Deontologico degli Psicologi.

Inoltre, si riscontra una certa difficoltà nel distinguere nettamente tra ciò che costituisce un trattamento sanitario vero e proprio e altre forme di intervento. Il sostegno psicologico e la psicoterapia sono trattamenti sanitari distinti che necessitano di un consenso informato libero e scevro da condizionamenti. La prescrizione, l’imposizione o anche il semplice “suggerimento” da parte del Tribunale creano una coartazione della volontà che rende il consenso viziato e, di fatto, non valido. La mediazione familiare, sebbene utile, dovrebbe avere una sua collocazione chiara e distinta, evitando ambiguità che possono generare incomprensioni e inficiare la volontarietà e l’efficacia di tali percorsi. È fondamentale che ogni intervento sia chiaramente definito in base alla sua natura e finalità, mantenendo la distinzione tra l’azione di cura e quella di controllo o accertamento.

Un altro aspetto critico riguarda la figura del dipendente sanitario. L’articolo 473-bis.27 c.p.c. prevede che nelle relazioni debbano essere distinti i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi, e le eventuali valutazioni formulate dagli operatori. Questo impone agli psicologi e agli altri professionisti sanitari di operare con logiche e strumenti propri dell’ambito giudiziario (ad esempio, l’accertamento dei fatti), che non rientrano nelle loro prerogative e competenze primarie. Il sanitario ascolta un paziente e lavora con le sue narrazioni e vissuti, non acquisisce dichiarazioni formali né accerta fatti in senso giudiziario Questa confusione dei ruoli mina la fiducia nella relazione terapeutica, poiché il paziente può sentirsi costantemente sotto “giudizio” e condizionato nel suo percorso di cura.

Inoltre, l’eccessivo coinvolgimento dei Servizi sanitari in attività giudiziarie, come le valutazioni psicoforensi, sottrae risorse preziose che potrebbero essere impiegate per potenziare i servizi di prevenzione, diagnosi e cura delle patologie mentali, contribuendo all’allungamento delle liste d’attesa per prestazioni essenziali.

In sintesi, la chiarezza dei ruoli e la definizione di confini netti tra l’ambito sanitario e quello giudiziario sono presupposti indispensabili affinché entrambi i sistemi possano operare al meglio, nel pieno rispetto delle reciproche competenze e, soprattutto, nell’interesse superiore del minore e delle famiglie coinvolte. È auspicabile una revisione della sezione del PANSM 2025-2030 in questione che consenta una collaborazione efficace tra i due ambiti, senza che uno snaturi la funzione dell’altro, garantendo così il diritto alla salute mentale e alla libera scelta dei cittadini.

Marco Pingitore
Dirigente Psicologo CSM Mesoraca – ASP Crotone

Marco Pingitore

17 Luglio 2025

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