Percorsi giudiziari di pazienti con disturbi mentali, su quali leve agire?

Percorsi giudiziari di pazienti con disturbi mentali, su quali leve agire?

Percorsi giudiziari di pazienti con disturbi mentali, su quali leve agire?

Gentile Direttore,
in relazione ai percorsi giudiziari di pazienti con disturbi mentali (folli rei e rei folli per usare antiche denominazioni) nonché sullo stato della salute mentale negli Istituti di Pena gli interventi puntualmente pubblicati da QS evidenziano la complessità del problema e la conseguente difficoltà o impossibilità a definire una soluzioni specie se uniche e semplici. Viste anche le tante contraddizioni aperte, mi sembra importante cogliere gli elementi propostivi di ogni contributo.

I diversi livelli di intervento possono essere:

a) quello legislativo che si esprime con la proposta di intervenire sul c.p. abolire il doppio binario (ddl 1.119 Magi), abolire l’art. 89 c.p. e revisionare l’88 circoscrivendo alla psicosi la non imputabilità (ddl 950 Antoniozzi); proposte attuative della legge 180 (pdl 1113 Serracchiani ed al.) e di detendere la situazione delle carceri con l’istituzione delle case per le misure alternative e facilitare l’accesso alle comunità terapeutiche. A questo proposito il recentissimo decreto “Carcere sicuro” prevede l’istituzione di un albo di comunità che potranno accogliere alcune tipologie di reclusi (con residuo di pena basso, i tossicodipendenti condannati per determinati reati). Una via interessante che tuttavia deve tenere conto delle differenze che esistono tra un percorso di cura (basato su motivazione e volontarietà) e la misura giudiziaria.

b) Il livello gestionale e attuativo e questo non può prescindere da una valutazione sui numeri. Il tema è complesso e mi limito a due esempi. In carcere vi sono 17.405 detenuti tossicodipendenti e la dotazione delle 928 strutture è di 13.638 posti (dati della Relazione al Parlamento sulle Tossicodipendenze 2024). Credo che sia necessaria una riflessione e debbano essere previsti adeguati investimenti. E magari un ripensamento delle politiche sulle droghe visto che nel 2023 gli ingressi in carcere per violazione dell’art. 73 della legge 309 sono stati 10.697 pari dal 26% del totale e i detenuti per lo stesso reato sono complessivamente 19.521 pari al 34,9% del totale dei reclusi.

Un altro punto che può essere utile analizzare è quello dell’attuazione dell’accordo 30 nov. 2022: al momento risulta che 5 regioni hanno pienamente realizzato il Punto Unico Regionale (PUR) e 3 hanno messo a regime il sistema informativo SMOP. Unire gli sforzi per fare ciò che si è deciso è molto importante, anche perché ciò consentirebbe di affrontare secondo priorità il tema della lista di attesa superando il criterio cronologico in favore della condizione (priorità ai detenuti “sine titulo”) tenendo conto sia dei bisogni di cura e delle necessità di sicurezza. Un impianto che se attuato mediante protocolli condivisi e praticati può segnare un significativo passo avanti che potrebbe essere facilitato da risorse dedicate (Budget di salute, casa, formazione, lavoro) nell’ambito di un ampio lavoro interistituzionale. La situazione è assai variegata a livello regionale di questo occorre tenere conto prima di adottare provvedimenti nazionali. Infatti dai dati derivati dal sistema SMOP forniti dal Dr. Giuseppe Nese e presentati in un recente convegno alla Camera dei Deputati la situazione a maggio 2024 era quella riportata in tabella.

Infine sarebbe utile verificare lo stato di attuazione di due sentenze della Corte Costituzionale la n. 99/2019 sulla misura alternativa in deroga per l’infermità mentale sopravvenuta in corso di detenzione e la n. 10/2024 sul diritto all’affettività, sessualità e alle relazioni. Temi rilevanti per la salute anche quella mentale e il benessere delle comunità.

Pietro Pellegrini
Direttore Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale Dipendenze Patologiche
Ausl di Parma

08 Luglio 2024

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