Qualche “chiarimento” attorno al Nomenclature Tariffario

Qualche “chiarimento” attorno al Nomenclature Tariffario

Qualche “chiarimento” attorno al Nomenclature Tariffario

Gentile Direttore,
una famosa massima filosofica afferma “Sono amico di Platone ma ancor di più della verità”. È con questo sentimento che Le scrivo in ordine alla dibattuta questione sorta attorno al Nomenclatore Tariffario per la Specialistica Ambulatoriale, ossia non tanto per mostrare inimicizia verso qualcuno ma per chiarire, ai numerosi interessati, meri aspetti di verità.

Ho letto con molta sorpresa l’articolo, apparso sul Quotidiano Sanità secondo cui, a dire dei legali interpellati dalla UAP, la sospensione del Tariffario approvato con il DM del 25 novembre 2024, ancorché “sganciata” da una precedente, formale impugnazione del Tariffario che quel decreto espressamente sostituisce (ovvero quello approvato con DM 23 giugno 2023 e contenente consistenti tagli alle tariffe: intorno al 32% del loro valore), non determinerebbe la reviviscenza di quest’ultimo. Introdurrebbe, invece, quello ancora precedente, cioè quello approvato con DM 18 ottobre 2012 ed in vigore fino al 31/12/2024 (senza tagli).

Ciò in quanto, sempre a detta dei predetti legali, il DM 25 novembre 2024 (con tagli sensibilmente inferiori) poiché atto adottato nell’esercizio dei poteri di autotutela, avrebbe in sostanza assorbito il tTariffario “capestro” risalente al 23 giugno 2023.

È una tesi che, francamente, stupisce.

Sarà bene ricordare infatti che il Consigliere delegato dal Presidente della Sezione Terza Quater del Tar Lazio aveva, con decreto monocratico, adottato, in assenza di contraddittorio, inizialmente sospeso, il DM 25 novembre 2024 (quello con i tagli minori) sostanzialmente perché pubblicato in G.U. solo il 27 dicembre 2024, malgrado la sua decorrenza fosse stata fissata al 30 dicembre 2024.

Si badi che non è in discussione il fatto che l’impugnazione proposta con il ricorso proprio dai legali interpellati dalla UAP, non investa anche il DM 23 giugno 2023 ma sia, invece, limitata al DM 25 novembre 2024.

Ciò posto, lo stesso Consigliere delegato ha, come noto, revocato la misura cautelare assunta con altro decreto monocratico adottato il 30 dicembre 2024.

Ebbene, quest’ultimo decreto cautelare si basa proprio sul fatto che la sospensione disposta con il precedente decreto cautelare avrebbe imposto il ritorno al sistema tariffario approvato con DM 23 giugno 2023.

Dunque, anche a prescindere da approfondimenti giuridici che, beninteso, non pare possano portare in alcun caso a condividere la tesi dei legali della UAP (e ciò per la ragione abbastanza evidente per cui gli effetti di una revoca sono prodotti dall’atto adottato in autotutela che, se sospeso, quegli effetti non può più produrre), essa non pare allo stato condivisa dal Tar Lazio, che si dovrà pronunciare sulla misura cautelare in sede collegiale il 28 gennaio 2025.

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB) da me presieduta, assiste con viva preoccupazione all’incedere di questa iniziativa che, dunque, conferma l’opportunità di valutare l’adozione dei rimedi giurisdizionali che la possano adeguatamente contrastare, pur confidando nel fatto che il Tar Lazio, appurato l’esatto perimetro del ricorso, ben difficilmente potrà concedere una misura cautelare che condurrebbe ad un risultato addirittura più pregiudizievole per gli stessi ricorrenti.

Sen. Dott. Vincenzo D’Anna
Presidente FNOB

09 Gennaio 2025

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