Quale sistema di tutela assicurativa per i professionisti sanitari volontari per la pratica vaccinale?

Quale sistema di tutela assicurativa per i professionisti sanitari volontari per la pratica vaccinale?

Quale sistema di tutela assicurativa per i professionisti sanitari volontari per la pratica vaccinale?

Gentile Direttore,
dopo la mia lettera del 16 marzo scorso alcuni professionisti sanitari, intenzionati a manifestare la loro disponibilità a collaborare volontariamente al piano di somministrazione dei vaccini anti Sars-Cov-2 promosso dallo Stato e dalle Regioni, mi hanno chiesto notizie sul tipo di assicurazione che sarebbe stata loro garantita in relazione ad una eventuale responsabilità civile legata alle vaccinazioni praticate.
I bandi pubblici che ho consultato relativi a detto piano di somministrazione non recano alcuna notizia al riguardo.
Prospetto il mio punto di vista sulla questione, ma credo che sia opportuno il contributo di tutti per approfondirla e risolverla.
 
Sviluppo la riflessione tenendo presente la legge 8 marzo 2017, n. 24, c.d. Gelli.
Dall’art. 7, discende quanto segue: in ipotesi di danno occorso alla persona vaccinata, questa potrà promuovere l’azione di responsabilità civile nei confronti della struttura sanitaria (commi 1 e 2) e/o del singolo professionista sanitario (comma 3).
 
Nella prima eventualità,dopo che la struttura sanitaria, condannata al risarcimento, avrà provveduto all’esborso, qualora ricorra la colpa grave, sarà esercitata, secondo l’art. 10, un’azione di rivalsa nei confronti del professionista per responsabilità amministrativa connessa al danno derivante dal risarcimento al terzo danneggiato.
Il citato professionista dovrà disporre di “un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave”, in base al comma 3 dell’art. 10 della predetta legge Gelli, che impone la stipula di tale polizza a “ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private”.
Siffatta polizza è dunque obbligatoria e la norma stabilisce esplicitamente che gli oneri siano a carico del professionista.
 
Nella seconda eventualità, il professionista riconosciuto responsabile e tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2043 (responsabilità extracontrattuale) del codice civile, dovrà provvedervi personalmente, a meno che non disponga di una assicurazione ad hoc,diversa dalla precedente. Tale assicurazione risulterebbe inutile se in questi casi fosse sistematicamente applicato l’art. 1228 (responsabilità contrattuale) del codice civile, che impone al debitore di rispondere anche per i fatti colposi e dolosi dei terzi della cui opera si avvale
In questo senso sembra propendere anche l’art. 7 della legge Gelli, che prescrive l’onere della struttura di rispondere dell’operato anche dei soggetti di cui si avvalga per l’esercizio delle proprie attività, ancorché i medesimi non siano dipendenti delle strutture medesime.
Questo aspetto è meritevole di chiarimento, anche nei bandi per la disponibilità dei professionisti alla pratica vaccinale anti Sars-Cov-2. Se la struttura dichiarasse di assumersi l’onere di rispondere civilmente per i professionisti che collaborano al piano di somministrazione dei vaccini, per i professionisti stessi sarebbe certamente superflua la polizza di assicurazione per la responsabilità civile; per loro, anche in tal caso, resterebbe comunque fermo l’obbligo di assicurazione per colpa grave.
 
Come detto si tratta del mio punto di vista. Per una soluzione condivisa della questione posta dai professionisti che intendono offrirsi volontari per collaborare al piano vaccinale, auspico un contributo tecnico degli esperti volto a risolvere la incertezza interpretativa che ho sopra esposto.
 
Daniele Rodriguez
Professore ordinario i.q. di Medicina legale

24 Marzo 2021

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