Quando una legittimità ne richiama un’altra

Quando una legittimità ne richiama un’altra

Quando una legittimità ne richiama un’altra

Gentile Direttore,
a far tempo dal 2017 i miei interventi su QS sono stati spesso mirati sullo stato giuridico del Radiographer Italiano, che a parer non soltanto mio è in una nota e singolare posizione normativa precaria, discendente dall’erronea compilazione di alcuni articoli dei dd. llgg.vi n. 187/2000 e n. 101/2020, che ad un quanto meno perplimente livello di formalità pongono detti professionisti nella impossibilità di esercizio autonomo ed indipendente delle fondamentali e tipiche attività direttamente discendenti dal ben precedente D.M. 746/94, istitutivo della professione.

Le indicazioni fornite dal Dott. Antonino Zagari nel suo recente intervento in questa rubrica appaiono ancora più indicative di un atteso «principio di competenza differenziata ma non esclusiva della professione medica» , che suona però ancor più beffardamente come ulteriore schiaffo a quella medesima professione, che per una strana convergenza tra legiferazione incoerente e distratta ed assenza di tutele rappresentative si è vista prima oggetto di una dinamica evidentemente opposta e contraria a quella attesa in un’ottica di governo professionale, e poi ora ulteriormente respinta ed esclusa da ogni corrente tendenza innovatrice, di pragmatica valorizzazione e «riconoscimento delle qualifiche professionali», così come espresse nel citato d. lgs. 206/2007.

Il fatto – comunque – che anche esperti di diritto sanitario mostrino di non conoscere esattamente la condizione giuridica del Radiographer Italiano e relative corollariche conseguenze è un grave sintomo distintivo ed una ingloriosa conferma di una condizione di ghettizzazione che è urgente risolvere, giacché, con buona pace delle prescrizioni normative riguardanti i ben noti principi di giustificazione ed ottimizzazione delle procedure di diagnostica per immagini (artt. 157 e 158 d. lgs. 101/202) chi si occupa (e si è sempre occupato) della conduzione in toto degli esami di diagnostica per immagini è il professionista Tecnico Radiologo e NON il medico radiologo, cui detti principi sono erroneamente attribuiti in competenza unica ed esclusiva.

Se risulti corretto quanto asserito dal Dott. Zagari, ossia «che anche le professioni sanitarie non mediche possano disporre l’esecuzione di indagini radiologiche» , allora a maggior ragione queste indagini possono e devono essere eseguite in autonomia dai radiographers, che – come già infinitamente asserito – in quanto professionisti laureati non possono non essere latori delle competenze necessarie e sufficienti per ottemperare detti principi di giustificazione ed ottimizzazione posti a caposaldo di una radioprotezione dall’utilizzo dalle radiazioni ionizzanti con finalità diagnostiche che per i radiographers è peraltro oggetto – per ulteriore cortocircuitante (e paradossale) via della medesima legge – di obbligatoria revisione formativa ECM triennale.

Ma, mentre per tutti gli altri professionisti si tratta di dare un senso attuativo pragmatico a ciò che è definito come «l’attuale ordinamento giuridico», per i tecnici radiologi occorre fare una revisione di una sussistente legge (quella sulla radioprotezione) che pur NON avendo come precipuo scopo quello di regolamentare giuridicamente l’esercizio dell’attività di tecnico sanitario di radiologia medica (ci aveva già pensato la ancor più “storica” legge 31 gennaio 1983, n. 25.), ne ha effettivamente modificato in negativo l’assetto giuridico, con un danno che continua a perpetrarsi nel tempo.

Ciò che invece deve ancor più sconvolgere è che mentre i giuristi si affannano a cercare di dare attuazione concreta alla valorizzazione delle professioni non mediche rimarcando il «fondamento legale della loro autonomia professionale», all’interno della rappresentatività professionale e sindacale della parte lesa: principalmente in seno alla FNO TSRM PSTRP, si insiste a pensare a tutt’altro, in un atteggiamento che sta anch’esso diventando tanto storico quanto dannoso, di negazione e vile eclissamento.

Faccio pertanto appello al Dr. Diego Catania, Presidente della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione: va bene occuparsi dell’ECM, ma urge maggiormente svincolarsi il prima possibile dall’annosa impasse dovuta all’erroneo indirizzo secondo cui l’autorevolezza della professione non passa dal riconoscimento normativo e ristorare una tra le più affascinanti, complete, articolate, versatili ma al contempo disonorevolmente peggio trattata, tra le professioni sanitarie non mediche.

Dott. Calogero Spada
TSRM – Dottore Magistrale
Libero professionista

20 Ottobre 2025

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