Radiologia. Nuove precisazioni sull’autonomia del tsrm

Radiologia. Nuove precisazioni sull’autonomia del tsrm

Radiologia. Nuove precisazioni sull’autonomia del tsrm

Gentile Direttore,
ritengo utile una brevissima precisazione, per punti, sui contenuti della nota del Dott.ri TT.SS.R.M. Maglia e Calabrese, apparsa sulle pagine di Q.S..

Punto 1: il codice penale, con  l'articolo 54, specifica le circostanze che autorizzano un certo comportamento nel momento in cui sia oggettivamente impossibile attivarsi per come la legge prescrive, nel caso di specie operare nell'ambito nella sequenza di atti stabilità dal d.lgs 187/2000; come caso di scuola potremmo riferirci alla rilevazione di un consenso informato ad un paziente non cosciente ed in pericolo di vita. In questo caso l'interesse prevalente è la vita del paziente, ma quanti casi del genere si verificano giornalmente in urgenza?
L'articolo 54 c.p. non può essere preso a riferimento per giustificare, per il solo fatto di operare in urgenza, l'esistenza di consuetudini contra legem o la mancanza di protocolli e di  organizzazione nell'ambito della unità operativa.

Punti 2 e 3: una attenta lettura degli articoli 3, 4 e 5 del d.lgs 187/2000 e più in generale dell'intero disposto normativo, sarebbe utile ai colleghi per comprendere che non sono io che affermo ma, piaccia o non piaccia, è la legge che prescrive.
La facoltà di delegare il personale per la esecuzione degli aspetti pratici della procedura diagnostica è prerogativa del medico radiologo; la legge non prevede in quale forma la stessa debba essere espressa e non prevede la facoltà, per il personale delegato, di accettare o meno la delega; un rifiuto ingiustificato configurerebbe il reato di omissione di atti di ufficio.
Nel d.lgs 187/2000 sono anche specificati quali sono le mansioni (aspetti pratici) delegabili dal medico al personale tecnico ed infermieristico.

Punto 4: i colleghi partono da un errore di fondo, ovvero che la signora Rossi va in ospedale e prenota una radiografia, già decisa e prescritta dal medico curante; lo spirito del d.lgs 187/2000 prevederebbe invece che debba essere il radiologo a decidere quale metodica utilizzare in base al quesito clinico posto dal medico richiedente; non è detto che la signora debba necessariamente effettuare una radiografia ed aspettare 3 mesi (ma quella della lunga attesa è una patologia del sistema dovuta proprio alla mancanza di giustificazione e alla esecuzione indiscriminata di esami non appropriati), e comunque rientra nella completezza della informazione fornita dal medico, al momento del consenso, avvisare la signora di riferire al personale presente al momento della effettuazione dell'esame, eventuali variazioni dei presupposti sulla scorta dei quali sono state fornite le informazioni per l'acquisizione del consenso.
Su questo e sui precedenti punti, si veda anche la corposa e ben fatta documentazione disponibile sul sito della SIRM.

Punto 5: non è per attenuare la carica di ilarità e l'inutile quanto gratuito sarcasmo dei colleghi, ma si evince chiaramente che nell'ambito della procedura radiologica  anche l'infermiere è delegato del radiologo;

“Gli aspetti pratici per l’esecuzione della procedura o di parte di essa possono essere delegati dallo specialista al tecnico sanitario di radiologia medica o all’infermiere o all’infermiere pediatrico, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze professionali”;

più in generale, riporterei un estratto  di una sentenza della  Cassazione penale , sez. IV, sentenza 06.04.2005 n° 22579 (http://www.altalex.com/index.php?idnot=53570)“La sussistenza di un obbligo di tal genere è sostenuta anche da altra decisione (Sezione 4, 26 maggio 2004, Picciurro ed altri, rv. 229832), laddove anzi è stato affermato il principio in forza della quale il sanitario, in virtù della posizione di garanzia assunta nei confronti del paziente, è chiamato a rispondere anche delle attività del personale infermieristico cui delega o affida l'esecuzione di attività materiali, strumentali all'esecuzione dell'intervento (quali, in particolare, in quel caso, quella della "conta" dei ferri chirurgici (v. anche, nello stesso senso, Sezione 4, 26 gennaio 2005, Cloro ed altri, rv. 231538)”

Pasquale Cerino
TSRM, Coordinatore ITP C.L. TSRM UNINA Federico II,  polo didattico A.O. Rummo, Benevento.
Dottore Magistrale in Giurisprudenza
Praticante Legale

 

08 Luglio 2014

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