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Radiologia. Sull’autonomia del Tsrm serve una risposta politica 

di Daniele Maglia e Raffaella Calabrese

02 LUG - Gentile Direttore,
in seguito alla lettera del collega Pasquale Cerino pubblicata da QS ci teniamo a precisare, a nostra volta, alcuni punti dal collega medesimo affrontati:
1 - il collega afferma che il D.Lgs. 187/2000 non fa distinzione tra procedure radiologiche effettuate in regime di elezione e in regime di urgenza/emergenza come a dire che in entrambi i casi vanno rispettate le norme circa i principi generali di radioprotezione contenuti nel decreto medesimo: facciamo presente che non è tra gli obiettivi del D.Lgs. 187/2000 definire lo stato di necessità che, invece, è normato dal codice penale (art. 54). Ci auguriamo che chi dovesse trovarsi di fronte alla "necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona" non prenda come riferimento la prassi suggerita dal D. Lgs. 187/2000;

2 - il collega afferma che la giustificazione consiste in un’attività (informazione per il consenso, verifica della esistenza di esami precedentemente effettuati, valutazione del quesito clinico, scelta della metodica con il maggior rapporto costo/beneficio) di pertinenza esclusiva del medico radiologo: la risposta a tale tesi comporterebbe una complessa argomentazione. Rimandiamo ad un precedente intervento su QS e alla spiegazione in merito di un giurista pubblicata sempre sul vostro giornale;

3 - il collega afferma che il tecnico radiologo può agire solo su delega facoltativa del medico radiologo, come previsto dal comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 187: facciamo notare al collega che, come spiega Benci, il D.Lgs. 187 si occupa di principi generali di radioprotezione e non di normativa professionale che, invece, è competenza dello Stato. In modo particolare la legge 42/99 che istituisce le professioni sanitarie definisce il campo di attività del TSRM (e delle altre professioni) che ha come criteri guida il profilo professionale, la formazione di base e post base, il codice deontologico e come criteri limite le competenze della professione medica e delle altre professioni.

Sempre in merito alla delega sottolineiamo che:
a) "E' largamente noto, in dottrina e in giurisprudenza, che la delega di funzioni non sia in alcun modo applicabile all'esercizio professionale" (L. Benci, QS 24 giugno 2014);
b) "Se riteniamo un atto rientrante nella esclusiva competenza medica non possono esistere atti di delega verso chi medico non è" (L. Benci, QS 24 giugno 2014);
c) La giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che per aversi la concreta trasferibilità di funzioni da un soggetto all'altro la delega deve essere scritta, effettiva, deve comportare il reale trasferimento di poteri decisionali al delegato con conseguente necessità del delegante di controllare, ma non ingerirsi nell'attività del delegato (Cassazione penale, III sez. sentenza 22 marzo 2000, n. 1156);
d) che essa risulti da atto scritto recante data certa e che sia accettata dal delegato per iscritto (Maresca M., Nacciarone L., Compendio di Diritto penale, Repubblica di San Marino, Maggioli Editore, 2010).
In riferimento ai punti c e d sarebbe interesante che il collega producesse la delega scritta firmata (con data certa) per accettazione in base alla quale svolge la propria attività;

4 - il collega afferma che la giustificazione potrebbe essere effettuata al momento della prenotazione/accettazione e registrazione del paziente da parte dello Specialista radiologo (ciò consentirebbe anche la teleradiologia): la proposta è molto interessante. Cerchiamo di immaginarcela:

Caso a: la signora Rossi si reca presso la Struttura ospedaliera a prenotare una radiografia della colonna lombare. Viene visitata dal radiologo che, stando al collega, dà l'informativa, raccoglie il consenso, verifica l'esistenza di esami precedenti, verifica l'assenza di uno stato di gravidanza, insomma giustifica l'esame. Effettivamente l'esame è giustificato. La signora Rossi può prenotare la sua radiografia della colonna lombare. L'impiegata fissa l'appuntamento a tre mesi. E l'attualità del consenso? Pazienza. Ma soprattutto la signora Rossi per tre mesi dovrà osservare un periodo di castità! (La signora Rossi è fortunata. In alcune parti del Paese dovrebbe astenersi per molto più tempo);

Caso b: la signora Rossi deve effettuare un esame in teleradiologia (d'altra parte prima o poi un servizio ai cittadini bisognerà pur darlo). Si reca nella Struttura ospedaliera centrale, viene visitata dal radiologo: l'esame è giustificato e, di conseguenza, viene prenotato. Ora la signora Rossi può tranquillamente tornare al Presidio distaccato (50 km) per effettuare la sua prestazione in teleradiologia!

5 - il collega afferma che la delega vale anche per gli infermieri: qui ci fermiamo e lasciamo che siano gli infermieri a rispondere (dopo che hanno terminato di ridere).

A ben guardare, la questione sulla quale si sta dibattendo (D.Lgs. 187/2000) avrebbe bisogno di una risposta politica. Chi ne ha titolo (legislatore e Ministeri competenti) dovrebbe decidere e chiarire se i cittadini e la nostra sanità hanno più bisogno di un disposto normativo certamente datato, discordante rispetto alla normativa europea sia precedente (97/43) che appena approvata (2013/59), “in primis” in riferimento al significato e al ruolo del “practitioner” (“un medico, un odontoiatra o altro professionista sanitario” nella legislazione europea), inapplicabile laddove, nelle parti “mal recepite” e maggiormente confuse, se ne volesse dare una interpretazione letterale e restrittiva che lo renderebbero incapace di garantire il suo fine ultimo, cioè la radioprotezione oppure, avendone ora l’opportunità grazie al prossimo recepimento della nuova direttiva europea (dobbiamo come l’ultima volta aspettare 4 anni e sforare di qualche giorno il termine ultimo?), di una norma moderna, in grado di andare al di là delle garanzie formali e di proporre responsabilità, modalità organizzative ed operative capaci di radioproteggere i cittadini e proteggere il sistema sanitario sempre nel rispetto dei professionisti coinvolti, dei loro profili professionali, codici deontologici (quando non contrastanti con la Legge dello Stato), normative professionali.

Dott. Daniele Maglia
Tecnico sanitario di radiologia medica

Dott.ssa Raffaella Calabrese
Tecnico sanitario di radiologia medica
Laurea in Scienze Giuridiche

 

02 luglio 2014
© Riproduzione riservata

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