Ricetta annuale, finalmente arriva il correttivo a 90 giorni

Ricetta annuale, finalmente arriva il correttivo a 90 giorni

Ricetta annuale, finalmente arriva il correttivo a 90 giorni

Gentile Direttore, nel maggio 2023 il  Ministro della salute aveva commentato l'introduzione della ricetta annuale: "Grazie a questa norma, i pazienti o chi si prende cura di loro in caso di non auto-sufficienza, hanno il doppio vantaggio di non dover andare ripetutamente dal medico per avere la ricetta e in farmacia per ritirare i farmaci".

Gentile Direttore, 

nel maggio 2023 il  Ministro della salute aveva commentato l’introduzione della ricetta annuale: “Grazie a questa norma, i pazienti o chi si prende cura di loro in caso di non auto-sufficienza, hanno il doppio vantaggio di non dover andare ripetutamente dal medico per avere la ricetta e in farmacia per ritirare i farmaci”.

Lo schema di DL per la ricetta annuale, annunciato nelle scorse settimane, prevedeva la consegna in farmacia delle confezioni per coprire 30 giorni di terapia, in funzione alla posologia quotidiana – variabile da 1/2 compressa a giorni alterni fino a 6 o più die – e al numero di compresse della singola confezione, che varia da 10 a 60. Chiunque abbia un minimo di esperienza pratica di medicina territoriale si rende conto dell’estrema variabilità degli schemi posologici in pazienti cronici affetti da più patologie, che assumo talvolta fino a 10 diversi farmaci al giorno condizionando pesantemente l’aderenza terapeutica sul lungo periodo.

In questi pazienti per dispensare l’esatto numero mensile di confezioni la ricetta annuale doveva comprendere la posologia quotidiana o altra periodicità, con un infinito numero di combinazione tra numero di compresse per confezione e posologia, modificabile nel corso dell’anno e per l’evoluzione della patologia, quasi impossibile da far coincidere con la distribuzione mensile.

In caso di polipatologie croniche complesse con posologie diversificate non sempre è possibile coprire perfettamente i 30 giorni di terapia con tutti i farmaci prescritti (basta pensare alle confezioni con 14 o 28 compresse e agli schemi complessi con posologie a giorni alterni, a mezza compressa o settimanali) e quindi il paziente doveva recarsi spesso in farmacia.  

In passato era possibile prescrivere fino a 6 confezioni ovvero il fabbisogno per 3 mesi in funzione della posologia e del numero di compresse a confezione. Invece con la ricetta annuale a distribuzione mensile alcuni pazienti dovevano recarsi anche più di 12 volte in farmacia nell’arco dell’anno, invece che trimestralmente come accadeva dopo aver ricevuto a casa la singola pluriprescrizione elettronica.

Bastava reintrodurre questa semplice norma per razionalizzare la consegna delle prescrizioni, specie per le pluriposologie quotidiane, estendendo il numero di confezioni a 90 giorni di copertura terapeutica. E così è stato, per fortuna, anche se ci sono voluti quasi 2 anni! 

Ecco il testo dell’articolo 15 modificato rispetto alla prima versione con la distribuzione mensile.

Art. 15 (Misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare)

1. All’articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, le parole: «sei pezzi» sono sostituite dalle seguenti: «12 pezzi», le parole «180 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «360 giorni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al momento della dispensazione, per la prescrizione che ha una validità di 360 giorni, il farmacista consegna periodicamente un numero di confezioni sufficiente a coprire novanta giorni di terapia.».

2. Al fine di garantire adeguata continuità terapeutica, per l’approvvigionamento dei farmaci coperti da brevetto in indicazioni d’uso esclusive, ivi inclusi i farmaci per il trattamento di malattie rare e i farmaci innovativi, forniti sul mercato da un unico operatore detentore dell’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), le regioni possono procedere ai sensi dell’articolo 76, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023.

27 Gennaio 2026

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