CdM impugna legge P.A. di Trento su DG, personale Asl e medicine complementari

CdM impugna legge P.A. di Trento su DG, personale Asl e medicine complementari

CdM impugna legge P.A. di Trento su DG, personale Asl e medicine complementari
Decadenza dell’incarico di direttore generale all’avvenuta nomina di un successore, rinvio alla sola normativa provinciale per l'accesso al rapporto di pubblico impiego del personale Asl, compilazione degli elenchi dei medici che praticano le medicine complementari. Questi i tre punti della legge 16/2010 della P.A. di Trento impugnata oggi dal Governo su proposta del ministro Fitto.

Il Consiglio dei Ministri di oggi ha impugnato, su proposta del ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione territoriale, Raffaele Fitto, la legge della Provincia di Trento n. 16/2010 in materia di tutela della salute e organizzazione servizio sanitario regionale.
Tre, in particolare, i punti criticati.

Alcune disposizioni della legge provinciale, spiega una nota, prevedendo che le nomine di alcuni dirigenti dell'Azienda sanitaria cessano dal loro incarico novanta giorni dopo la data di assunzione in servizio del nuovo direttore generale, dispongono l'automatica decadenza di incarichi che non si pongono in diretta collaborazione con l'organo politico, violando in tal modo i principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

Altre disposizioni, prevedendo il rinvio alla sola normativa provinciale per l'accesso al rapporto di pubblico impiego presso l'azienda sanitaria del personale amministrativo, professionale e tecnico, contrastano con i principi fondamentali in materia di 'tutela della salute', attribuiti alla competenza legislativa statale dall'art. 117, terzo comma, Cost.

Infine altre disposizioni, conferendo alla Giunta provinciale il potere di determinare i criteri per l'ammissione agli elenchi dei medici che praticano le medicine complementari, incidono nella materia dell'"ordinamento civile", riservata alla competenza statale dall'art. 117, secondo comma, lett. l), ed eccedono altresì dalla competenza concorrente attribuita alla regione in materia di 'professioni' e di 'tutela della salute'.
 

17 Settembre 2010

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