Covid. A Piacenza e provincia centri commerciali chiusi sabato e domenica. Ordinanza di Bonaccini

Covid. A Piacenza e provincia centri commerciali chiusi sabato e domenica. Ordinanza di Bonaccini

Covid. A Piacenza e provincia centri commerciali chiusi sabato e domenica. Ordinanza di Bonaccini
Il provvedimento, condiviso con i sindaci del territorio e la presidente della Provincia, Patrizia Barbieri, entrerà in vigore il 1 novembre. È stato deciso, spiega la Regione, a scopo preventivo “per evitare un elevato afflusso, con conseguente rischio di assembramenti, dalla confinante Lombardia, dove gli stessi esercizi sono stati chiusi”. Il provvedimento non si applica, fra gli altri, alla vendita di prodotti alimentari, nonché alle farmacie e parafarmacie. L'ORDINANZA

Centri commerciali chiusi nel fine settimana a Piacenza e provincia dal 1^ al 24 novembre per scongiurare il più possibile situazioni di affollamento a rischio contagio da Covid-19. Lo stabilisce la nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini.

“Un provvedimento – spiega la Regione in una nota – adottato a scopo preventivo, per evitare possibili assembramenti di persone nel territorio piacentino, vista la serrata dei centri commerciali nella confinante Lombardia. Il provvedimento tiene conto anche dell’evoluzione dell’andamento epidemiologico in Emilia-Romagna e nella stessa provincia di Piacenza. E’ stato assunto dopo la richiesta di intervento inviata il 24 ottobre alla Regione Emilia-Romagna dalla presidente della Provincia di Piacenza, Patrizia Barbieri, cui si è aggiunto ieri, nel corso di una videoconferenza, il consenso dei sindaci del territorio, e il parere in tal senso del direttore generale dell’Ausl di Piacenza, Luca Baldino”.
 
L’ordinanza dispone la chiusura il sabato e la domenica – dal 1º e fino al 24 novembre – delle grandi strutture di vendita e dei negozi non alimentari all’interno dei centri commerciali di tutto il piacentino proprio per evitare uno sproporzionato afflusso, con conseguente rischio di assembramenti, a fronte della chiusura degli stessi esercizi presenti in Lombardia.

La disposizione non si applica alla vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l'igiene personale, per l’igiene della casa, piante e fiori e relativi prodotti accessori, articoli di cartoleria e forniture per ufficio, nonché alle farmacie, alle parafarmacie, alle librerie, alle tabaccherie e alle rivendite di generi di monopolio e di giornali e riviste.

30 Ottobre 2020

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