Covid. Nuova ordinanza in Calabria. Obbligo per gli operatori sanitari di segnalare positività su Immuni. Più 20% dei posti letto covid entro il 3 novembre

Covid. Nuova ordinanza in Calabria. Obbligo per gli operatori sanitari di segnalare positività su Immuni. Più 20% dei posti letto covid entro il 3 novembre

Covid. Nuova ordinanza in Calabria. Obbligo per gli operatori sanitari di segnalare positività su Immuni. Più 20% dei posti letto covid entro il 3 novembre
Il provvedimento prevede, al punto 10, l’obbligo agli operatori sanitari appositamente individuati dalle Asp di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività accedendo al sistema centrale di Immuni, questo per rendere più efficace il contact tracing attraverso l'App. Disposto anche che le Aziende Ospedaliere provvedano ad incrementare la dotazione di posti letto dedicati all’assistenza di pazienti affetti da COVID-19 nella misura del 20% di quanto previsto nel DCA n. 91/2020, entro il 3 novembre 2020. L’ORDINANZA 80/2020 e l'allegato al DCA 91/2020

Alla luce del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, ha disposto ieri una nuova ordinanza (la n. 80) a modifica e sostituzione delle misure già fissate in precedenza. Tra le misure, il provvedimento prevede, al punti 10, l’obbligo agli operatori sanitari appositamente individuati dalle Asp, al fine di rendere più efficace il contact tracing attraverso l'utilizzo dell'App Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività accedendo al sistema centrale di Immuni. Disposto anche che le Aziende Ospedaliere provvedano ad incrementare la dotazione di posti letto dedicati all’assistenza di pazienti affetti da COVID-19 nella misura del 20% di quanto previsto nel DCA n. 91/2020, entro il 3 novembre 2020.

Si ribadisce, inoltre, per gli operatori sanitari addetti alle indagini epidemiologiche e al contact tracing, “l’obbligo di utilizzare una scheda informatizzata per la raccolta dei dati sui casi, la ricerca della fonte d’infezione e l’identificazione dei contatti, sulla base di quanto contenuto nel Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020, specificando che resta in capo alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, attraverso i referenti appositamente individuati ed abilitati all’accesso, l’inserimento dei dati nella piattaforma web di sorveglianza integrata COVID-19 nazionale ed in quella di reportistica COVID-19 regionale”.

Inoltre, il Dpcm di Conte prevede la didattica a distanza (Dad) per le scuole superiori di secondo grado al 75%, ma l'ordinanza firmata dal presidente f.f. Spirlì “riconferma la sospensione integrale delle lezioni in presenza fino al prossimo 13 novembre. Nei successivi dieci giorni ci si allineerà alla Dad al 75%”. “Successivamente, dal 14 al 24 novembre 2020, a seguito dell’analisi dei dati epidemiologici, si valuterà la possibilità di consentire la didattica digitale integrata nella misura non inferiore al 75% delle attività”.

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Tra le altre misure contenute nel nuovo provvedimento, “l’obbligo sull’intero territorio regionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie da indossare anche nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi e, comunque, con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande”.

“Sono esentati i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; i bambini di età inferiore ai sei anni; i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; i clienti degli esercizi pubblici nel momento in cui consumino cibi e bevande; gli alunni delle scuole quando sono posizionati al loro banco nel rispetto del distanziamento previsto”.

LE REGOLE NEI CIMITERI
Si stabilisce che “i sindaci dei Comuni dispongano, dal 28 ottobre al 4 novembre 2020, misure per l’accesso dei visitatori presso i cimiteri, che tengano conto di quanto segue: a) accesso consentito previa misurazione della temperatura corporea; b) utilizzo delle protezioni delle vie aeree; c) rispetto di tutte le altre misure di prevenzione; d) regolamentazione degli accessi per evitare aree di assembramento sia all’interno che nelle aree esterne; e) apposizione di cartelli informativi per i visitatori".

“Si raccomanda a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. La misura vale per l'intero territorio regionale”.

L’ordinanza “conferma il disposto, a carico delle Aziende ospedaliere, affinché provvedano ad incrementare la dotazione di posti letto dedicati all’assistenza di pazienti affetti da Covid-19 nella misura del 20% di quanto previsto nel Dca n. 91/2020, entro il 3 novembre 2020”.

GLI ACCOMPAGNATORI DEI PAZIENTI
Si ribadisce che "è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto e che l'accesso di parenti e visitatori a strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione”.

“È confermato il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento fisico interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione ed è fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi".

GLI SPOSTAMENTI
Non sono consentiti spostamenti delle persone fisiche, dalle ore 24 alle ore 5 del giorno successivo. Sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute.
Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autodichiarazione, utilizzando il modello allegato al presente atto.
Resta consentito, in ogni caso, fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza ed il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza degli avventori degli esercizi pubblici attivi per asporto e consegna a domicilio fino alle ore 24.

26 Ottobre 2020

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