Emilia Romagna. Definite le linee guida per la pet therapy. Al centro la formazione degli operatori

Emilia Romagna. Definite le linee guida per la pet therapy. Al centro la formazione degli operatori

Emilia Romagna. Definite le linee guida per la pet therapy. Al centro la formazione degli operatori
La terapia è intesa come trattamento di supporto e integrazione delle cure clinico-terapeutiche e si affianca dunque alle terapie della medicina tradizionale. Gli animali indicati nel provvedimento (“specie domestiche in grado di instaurare relazioni sociali con l’uomo”) sono: cane, cavallo, asino, gatto, coniglio.

La Giunta regionale ha recepito l’accordo Stato–Regioni sulla pet therapy che definisce tipo di interventi, composizione dell’equipe multidisciplinare, requisiti dei luoghi dove effettuarla (strutture sanitarie e non sanitarie oppure il domicilio) e richiede la verifica sull’efficacia dei risultati. Tra le priorità, la formazione degli operatori e l’idoneità e il benessere degli animali.
 

La pet therapy (tecnicamente definita con l’espressione “Interventi assistiti con gli animali”) è intesa come trattamento di supporto e integrazione delle cure clinico-terapeutiche, si affianca dunque alle terapie della medicina tradizionale. Si distingue tra: terapia, intervento di tipo educativo, intervento ludico-ricreativo. La terapia è rivolta a persone con patologie fisiche o psichiche ed è finalizzata a curare disturbi fisici, neuro e psicomotori, cognitivi, emotivi e relazionali. L’intervento di tipo educativo promuove il benessere delle persone nei propri ambienti di vita, per esempio nei casi di difficoltà relazionale nell’infanzia o adolescenza, nelle situazioni di disagio emozionale o psicoaffettivo, nei ricoveri prolungati in ospedale, nei ricoveri istituzionalizzati (residenze per persone anziane, residenze psichiatriche), nei casi di assistenza domiciliare per malattia o disabilità. L’intervento ludico-ricreativo e di socializzazione stimola la persona alla relazione, ha l’obiettivo di motivarla, di favorire la partecipazione.

Gli animali indicati nel provvedimento (“specie domestiche in grado di instaurare relazioni sociali con l’uomo”) sono: cane, cavallo, asino, gatto, coniglio. L’impiego di altre specie viene valutato dal Centro di referenza nazionale, istituito dal Ministero della Salute presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie di Legnaro (Padova).
Il primo riferimento per attivare questo tipo di assistenza è il medico di famiglia. Prima di avviare il percorso è necessaria una preventiva valutazione delle possibili controindicazioni, da parte del medico di famiglia o medico specialistica. Qualsiasi intervento di pet therapy richiede il coinvolgimento di una equipe multidisciplinare, composta – a seconda del tipo di intervento – da figure sanitarie, pedagogiche e tecniche, con diversi compiti e responsabilità.

L’accordo Stato-Regioni insiste molto e in maniera articolata sulla formazione dell’equipe di assistenza, che in questo settore è composta spesso da specialisti di ambiti scientifici e culturali molto diversi. Il testo entra nel merito dei contenuti della formazione e declina il percorso anche in base alle figure professionali e alla specie animale. Tutti gli operatori che svolgono interventi di assistenza con animali devono avere effettuato la formazione specifica così come prevista dall’accordo Stato-Regioni e devono iscriversi in un apposito registro tenuto dai Servizi veterinari delle Aziende Usl.

In particolare, per tutti i tipi di intervento è richiesta la figura del medico veterinario e della persona che prende in carico l’animale durante le sedute. Per gli interventi di cura e per gli interventi di tipo educativo viene inoltre individuato un responsabile del progetto con il compito di coordinare l’equipe (psicologo-psicoterapeuta o altro medico specialista per la terapia; pedagogista, educatore professionale, psicologo o psicologo-psicoterapeuta per l’intervento educativo) e il referente di intervento, che prende in carico la persona (nella terapia è una figura professionale dell’area sanitaria – per esempio, infermiere, logopedista, fisioterapista – nell’intervento educativo è un operatore con laurea triennale in ambito socio-sanitario, psicologico o educativo).
 

Gli interventi possono essere effettuati in Centri specializzati oppure in altre strutture pubbliche o private che devono rispondere a requisiti strutturali e di gestione dell’attività adeguati alla tipologia di intervento e alla specie animale impiegata. I percorsi di assistenza con animali possono essere effettuati anche in strutture sanitarie (ospedali, poliambulatori, ambulatori medici) e, nei programmi di assistenza domiciliare, a casa della persona. Requisiti specifici sono inoltre richiesti se nelle strutture già ci vivono altri animali: in queste strutture per attivare l’assistenza con animali è necessaria l’autorizzazione da parte dei Servizi veterinari dell’Azienda Usl.
 

Gli animali scelti sono sottoposti a una valutazione sanitaria e comportamentale preventiva da parte del medico veterinario e tale idoneità deve essere costantemente monitorata durante gli interventi, inoltre devono essere sottoposti a uno specifico percorso educativo e di addestramento. L’educazione dell’animale deve essere orientata a incentivare la pro-socialità (a favorire quindi il benessere della persona, senza che vi sia la previsione di una ricompensa) e in tutto il percorso – addestramento e pet therapy – deve essere assicurato il benessere dell’animale, evitando dunque modalità coercitive, assecondando i suoi bisogni e verificando che l’attività non diventi per l’animale una fonte di stress.
 

15 Giugno 2015

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