Esenzione ticket. Lombardia parte con le nuove regole dal 1° luglio

Esenzione ticket. Lombardia parte con le nuove regole dal 1° luglio

Esenzione ticket. Lombardia parte con le nuove regole dal 1° luglio
Semaforo verde per le nuove procedure di verifica dell'esenzione dal ticket in Lombardia. A partire da questa data i medici prescrittori, al momento della compilazione dell'impegnativa, verificheranno attraverso l'anagrafe regionale se l'assistito ha diritto all'esenzione per reddito dal pagamento del ticket, su esami e visite specialistiche. Sarà pertanto compito del medico indicare sull’impegnativa quel diritto all’esenzione che non potrà più essere autocertificato.

In Lombardia, dal prossimo 1° luglio, cambieranno le regole per la certificazione dell’esenzione per reddito dal pagamento del ticket su esami e visite specialistiche. Pertanto, a partire da questa data, sarà il medico a indicare sull'impegnativa il diritto all'esenzione che, di conseguenza, non potrà più essere autocertificato dall'assistito al momento della fruizione della prestazione firmando il retro dell'impegnativa.


Esenzione sul territorio nazionale.


Nell'attesa che il sistema informativo abbia a disposizione tutti i dati relativi all'esenzione da reddito (sulla base dei dati fiscali dell’anno 2009), i cittadini aventi diritto secondo le disposizioni statali, valide su tutto il territorio nazionale e cioè:

- cittadini di età superiore ai 65 anni con reddito complessivo familiare inferiore o uguale a 36.151,98 euro (cod. esenzione 01)

– minori di 6 anni appartenenti a nucleo familiare che non supera i 36.151,98 euro (cod. esenzione 01)


Questi riceveranno a casa una lettera con allegato il modulo di certificazione da esibire al proprio medico curante per fare valere il diritto all'esenzione.
L'attribuzione del codice E01 è necessario per fruire della prestazione anche fuori dalla Regione Lombardia.



Esenzioni regionali.


Secondo le disposizioni regionali, le condizioni per beneficiare dell'esenzione sono più ampie:


- cittadini di età superiore a 65 anni e reddito complessivo familiare inferiore o uguale a 38.500,00 euro (cod. esenzione E05): devono rilasciare l'autocertificazione recandosi all'ASL (sportello Scelta/Revoca);

- disoccupati, lavoratori in mobilità, cittadini in cassa integrazione straordinaria e in cassa integrazione in deroga e familiari a loro carico (cod. esenzione E02 – E08 – E09): se non hanno già ottenuto la relativa certificazione per l’esenzione, devono rilasciare l'autocertificazione recandosi all'ASL (sportello Scelta/Revoca);

- minori di 14 anni (cod. esenzione E11) : l’esenzione vale fino al compimento del 14° anno di età.

 

 
Infine, per tutte le prescrizioni sia ambulatoriali che farmaceutiche che hanno una data antecededente al 1° luglio, per il cittadino valgono le disposizioni precedentemente in vigore e cioè la possibilità di autocertificare il diritto all'esenzione firmando il retro dell'impegnativa.

 
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08 Giugno 2011

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