Medicina a Treviso. La Regione replica al Governo dopo l’impugnativa: “Nostra legge rispetta norme nazionali”

Medicina a Treviso. La Regione replica al Governo dopo l’impugnativa: “Nostra legge rispetta norme nazionali”

Medicina a Treviso. La Regione replica al Governo dopo l’impugnativa: “Nostra legge rispetta norme nazionali”
Dopo la decisione dell’Esecutivo di impugnare la norma regionale in quanto violerebbe la Costituzione accollando tutti i costi del personale alla Regione, da Venezia partono le controdeduzioni dell’Avvocatura regionale. LA LETTERA

E’ già partita per Roma, inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Affari Regionali e Autonomie, la lettera di controdeduzioni della Regione Veneto, in relazione all’impugnativa, decisa dal Governo nazionale, della legge regionale 14 aprile 2020 nr. 10 “Attivazione da parte dell’Università degli Studi di Padova del corso di laurea in medicina e chirurgia presso l’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, disposizioni in materia di finanziamento da parte della Regione Veneto e ulteriori disposizioni”.
 
Ricordiamo come alla base della decisione del Governo vi sarebbe il fatto che la disposizione di legge regionale, nel porre a carico del Fondo sanitario regionale l'intero costo del personale docente e non solo la quota relativa alle attività assistenziali, “come ordinariamente accade nei rapporti tra SSR e Università, in base al decreto legislativo n. 517 del 1999”, violerebbe l’art. 81 Cost. nonché la competenza legislativa statale esclusiva in materia di livelli essenziali delle prestazioni e la competenza statale in ordine alla fissazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica di cui al comma 3 dell’art. 117 Cost
 
 
Ma dall’avvocatura regionale si evidenzia che “la disposizione finanziaria contestata si ricollega alla disposizione regionale del comma 1 del medesimo art. 1, l.r. 10/20, la quale, a sua volta, costituisce pedissequa applicazione di una norma statale e cioè dell’articolo 18, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Tale disposizione statuisce: “Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale per i professori e i ricercatori titolari del secondo contratto di cui all'articolo 24, comma 5, ovvero di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a)”.
 
Orbene, per l’Avvocatura regionale “la disposizione di legge in parola ha carattere settoriale e speciale e autorizza i soggetti pubblici, nel cui novero sono ricomprese le Regioni, a soddisfare integralmente gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di prima e seconda fascia o di ricercatori, senza porre vincoli in ordine alla provvista contabile per provvedere a tale fine. La specialità della norma, dunque, prevale sulle disposizioni di carattere generale afferenti il finanziamento del Fondo sanitario, che vanno integrate con la specifica facoltà di finanziamento a favore delle Università, con l’unico limite, nel caso di specie, che siano sovvenzionati corsi e attività afferenti all’ambito sanitario”.
 
 

08 Giugno 2020

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