Medicina generale. Dalle Regioni nuove linee guida per assegnazione di incarichi ai corsisti

Medicina generale. Dalle Regioni nuove linee guida per assegnazione di incarichi ai corsisti

Medicina generale. Dalle Regioni nuove linee guida per assegnazione di incarichi ai corsisti
Dopo le linee d’indirizzo di luglio arriva una nuova guida all’applicazione delle misure del Dl Semplificazioni per quanto riguarda l’assegnazione di incarichi e sostituzioni per i medici iscritti al corso di formazione. Ecco cosa è previsto. IL DOCUMENTO

Compensi uguali ai medici con contratto a tempo indeterminato con contratto a tempo determinato che si trasformerà in indeterminato al momento del conseguimento del diploma. Previste limitazioni agli incarichi: si potrà optare per uno solo nell’area della medicina generale (assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale). E ancora, i medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale assegnatari di incarichi temporanei non possono, fino al termine del corso di rispettiva frequenza, acquisire ulteriori incarichi di sostituzione in uno dei settori della medicina generale.
 
Sono questi i capisaldi dell’aggiornamento delle linee guida delle Regioni per l’applicazione omogenea delle norme contenute nel Dl Semplificazioni con cui si è previsto che anche i medici iscritti al corso di formazione in medicina generale possano partecipare all’assegnazione di incarichi.
 
Ricordiamo che sempre sul tema, lo scorso luglio erano già state diramate dalle Regioni delle linee guida per l’applicazione delle misure del Dl Calabria e del Dl Semplificazioni.
 
In base alle linee guida di luglio ricordiamo che i medici in formazione (per non pregiudicare la didattica) possono partecipare all’assegnazione d’incarichi con le seguenti limitazioni:
 
a) assistenza primaria: fino a 500 scelte con possibilità per le singole Regioni di incrementare tale limite fino ad un massimo del 30%;
 
b) continuità assistenziale: convenzionamento di continuità assistenziale a 24 ore settimanali;
 
c) emergenza sanitaria territoriale: sospensione parziale dell’attività convenzionale pari a 14 ore settimanali.
 
Luciano Fassari

29 Gennaio 2020

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