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Medicina generale. Bandi corso formazione entro settembre e test a dicembre. Arrivano le linee guida delle Regioni per sbloccare lo stallo

di L.F.

D’accordo con il Ministero le Regioni hanno elaborato un documento con le indicazioni per sbloccare l’impasse sui bandi per il corso di formazione creatosi dopo le norme approvate nel Dl Calabria che prevedono la possibilità per chi ha maturato negli ultimi 10 anni 24 mesi di esperienze di poter accedere ai corsi senza borsa (quest'ultimi potranno fare domanda di accesso al corso in una sola delle Regioni nelle quali sono risultati idonei). LE LINEE GUIDA

24 LUG - I bandi per il concorso in Medicina generale 2019/2022 saranno pubblicati entro settembre mentre i test si svolgeranno i primi di dicembre con l’obiettivo di iniziare i corsi a marzo 2020. È questa la road map delle linee guida elaborate dalle Regioni (e condivise con il Ministero della Salute) per sbloccare lo stallo sui bandi per i concorsi della medicina generale che dopo il Decreto Calabria (che ha introdotto la possibilità per chi ha maturato negli ultimi 10 anni 24 mesi di esperienze di poter accedere ai corsi senza borsa) non erano stati più pubblicati perché secondo gli Enti locali le misure non erano sufficientemenrte chiare e tutta la partita era a rischio contenziosi. In ogni caso le linee guida saranno oggetto di un’intesa in Stato-Regioni per dar loro più ‘forza’.
 
 
Cosa prevedono le linee guida:
 
 
1). Applicazione articolo 12, comma 3, DL 35/2019 convertito con L. 60/2019
 
a) si prende atto delle indicazioni del Ministero della Salute, in base alle quali le prescrizioni dell’articolo 12, comma 3, DL 35/2019 convertito con L. 60/2019 si applicano a tutti i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio professionale e risultati idonei ad un concorso per l’accesso al corso di formazione specifica in medicina generale indetto in data antecedente alla data di pubblicazione del bando di concorso relativo al corso a cui chiedono di accedere; pertanto con riferimento al bando di concorso per il triennio formativo 2019-2022 per esempio, possono presentare domanda per l’inserimento nella graduatoria riservata tutti coloro che hanno ottenuto l’idoneità nei concorsi precedenti e sono esclusi coloro che risulteranno idonei al concorso per l’accesso al triennio formativo 2019/2022; resta inteso che gli idonei al concorso per il triennio 2019/2022 potranno fare domanda in sovrannumero per accedere al corso di formazione delle edizioni successive, nel rispetto del termine ultimo stabilito dalla norma;
 
b) si condivide che i soggetti di cui alla lettera a) possono fare domanda di ammissione alla graduatoria riservata, senza borsa di studio, per l’accesso al corso di formazione specifica per il triennio a condizione che siano stati incaricati, nell’ambito delle funzioni convenzionali previste dall’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi) per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti la data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l’accesso allo stesso triennio formativo;
 
c) si condivide che i soggetti che soddisfano i criteri di cui al punto b) possono fare domanda di accesso al corso in una sola delle Regioni nelle quali sono risultati idonei;
 
d) si prende atto delle indicazioni ministeriali che, per quanto riguarda le modalità di calcolo del punteggio di anzianità di servizio, sulla base del quale determinare la priorità di iscrizione al corso di formazione specifica in medicina generale, richiamano alla puntuale applicazione dei criteri previsti dall’accordo collettivo nazionale vigente (Articolo 3, titolo II “Titoli di servizio”, ACN 21 giugno 2018), in virtù del disposto di cui all’art. 12, comma 3, del decreto legge n. 35 del 2019, convertito dalla legge n. 60 del 2019;
 
e) con riguardo a ciascuno dei concorsi espletati (nel periodo di vigenza della norma succitata, dal 2019 fino al 31.12.2021) e relativo corso di formazione, dovrà essere stilata specifica graduatoria riservata;
 
f) si condivide che le risorse destinate a coprire gli oneri derivanti dalla applicazione del comma 3, pari a 2.000.000 €/anno per ciascun triennio attivato con accesso mediante graduatoria riservata, siano ripartite tra le Regioni sulla base delle effettive carenze dei medici di medicina generale calcolate sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti (non assegnati); la rilevazione viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:
 
- situazione al 31 dicembre dell’anno precedente a quello del concorso;
- riparto in funzione della somma degli incarichi pubblicati e NON assegnati in sede di assegnazione delle zone carenti per i tre ambiti: assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale.
 
Così come emerge dalla relazione tecnica del Decreto Legge 35/2019 convertito in Legge 60/2019, si prende atto che la quantificazione della spesa complessiva di 2 mln di euro, stanziati rispettivamente nell’anno 2019, nell’anno 2020 e nell’anno 2021, per ciascun corso triennale di riferimento, è stata formulata stimando in circa 1000 euro pro capite gli ulteriori costi di organizzazione relativi alla partecipazione di 2000 soprannumerari in ciascun corso triennale.
 
2) Applicazione articolo 9, comma 2, DL 135/2018, convertito con L. 12/2019
Il comma 1, articolo 9 del DL 135/2018 convertito con L. 12/2019 prevede che i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all’assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all’accordo collettivo nazionale nell’ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.
 
In particolare, il comma 2, articolo 9 del DL. 135/2018 convertito in L. 12/2019, prevede che le Regioni e le province autonome prevedono limitazioni del massimale degli assistiti in carico o del monte ore settimanale da definire nell’ambito dell’accordo collettivo nazionale.
 
Le Regioni condividono che il corso di formazione specifica in medicina generale è organizzato a tempo pieno.
Nelle more della definizione dell’accordo collettivo nazionale, per non pregiudicare la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso, le Regioni ritengono adeguate le seguenti limitazioni del massimale o del monte ore settimanale, peraltro in linea con l’attuale proposta di atto di indirizzo:
 
a)assistenza primaria: fino a 500 scelte con possibilità per le singole Regioni di incrementare tale limite fino ad un massimo del 30%;
 
b)continuità assistenziale: convenzionamento di continuità assistenziale a 24 ore settimanali;
 
c)emergenza sanitaria territoriale: sospensione parziale dell’attività convenzionale pari a 14 ore settimanali.
 
Tale sospensione permane fino alla data di conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale.
 
Il superamento dei massimali sopra indicati comporta l’incompatibilità con la frequenza del corso.
Nelle more della definizione dell’accordo collettivo nazionale, per non pregiudicare la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso, durante la frequenza del corso, il medico iscritto al corso di formazione specifica non può essere titolare contemporaneamente di più di una delle succitate “funzioni convenzionali”.
Queste disposizioni trovano applicazione a partire dagli incarichi pubblicati nel 2019 e anche con riguardo agli incarichi conferiti ai medici iscritti a trienni formativi in essere.
 
Restano ferme:
 
- le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di compatibilità con lo svolgimento dell’attività lavorativa (ossia la possibilità di fare le sostituzioni e, per i soprannumerari, anche la possibilità di effettuare attività libero professionale ex L. 401/2000);
- l’obbligo per il medico in formazione di garantire la regolare frequenza all’attività formativa prevista, sia teorica che pratica.
 
3) Tempistica per il concorso
La Regioni condividono i seguenti tempi per la pubblicazione del bando di concorso e l’espletamento della prova concorsuale:
 
31 luglio: approvazione, in Commissione Salute, del bando di concorso e della ripartizione dei fondi per l’ammissione riservata
entro metà settembre: pubblicazione bandi regionali sui Bollettini Ufficiali e trasmissione al Ministero della Salute
entro fine settembre: pubblicazione dei bandi sulla GURI
fine ottobre: scadenza domande per il concorso e per l’ammissione riservata
4 dicembre: prova concorsuale
entro marzo 2020: inizio del corso sia per i medici ammessi per concorso, con borsa di studio, sia per i medici con ammissione, riservata senza borsa di studio.
 
L.F.

24 luglio 2019
© Riproduzione riservata

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