Nessuna imposta sulle somme rimborsate al medico per le spese di viaggio

Nessuna imposta sulle somme rimborsate al medico per le spese di viaggio

Nessuna imposta sulle somme rimborsate al medico per le spese di viaggio
Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Regionale di Milano nel respingere l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro un medico specialista ambulatoriale.

Nessuna imposta sui rimborsi ottenuti per le spese di carburante sostenute dal medico per recarsi in ambulatori che si trovano al di fuori dal comune di residenza. Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Regionale di Milano (sentenza n. 43/2018) nel respingere l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro un medico specialista ambulatoriale.
 
La Commissione Tributaria di Pavia aveva già riconosciuto in primo grado il diritto  del medico a non avere la trattenuta, a titolo di imposta, sulle spese del carburante utilizzato per gli accessi ai poliambulatori esterni.

“La Commissione Tributaria Regionale di Milano, con la recentissima sentenza n. 43/2018 del 9.1.2018 nel respingere l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate in tema di Diritto al rimborso – a favore del medico specialista ambulatoriale – delle somme indebitamente trattenute a titolo di imposta,  operate sulle coacervo delle spese  sostenute per trasferte effettuate in occasione di prestazioni rese presso ambulatori esterni, crediamo abbia finalmente decretato il definitivo consolidamento dell’orientamento favorevole al contribuente, ponendo, si spera, la parola fine al contenzioso nella materia de qua”, ha spiegato l’avvocato Antonio Bagnato dell'Ufficio Legale Cisl di Milano, che ha supportato la specialista.

“La congrua motivazione sembra non lasciare margini di manovra all’Ente impositore per un eventuale Ricorso in Cassazione”, ha aggiunto il legale. “Per quanto ci consta, si tratta della prima sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale lombarda nella specifica materia”.

“I giudici milanesi non solo hanno fatto applicazione delle puntuali statuizioni di cui all’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 6793 del 2 Aprile 2015, in forza delle quali non sono assoggettabili ad imposta sul Reddito le somme rimborsate al medico integranti spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dell’incarico di medico specialista presso ambulatori esterni al Comune di residenza, ma hanno minuziosamente definito il quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo all’esegesi dell’art. 51 T.U.I.R. e dell’art. 35 del D.P.R. n. 271 del 28.7.2000, il cui combinato disposto integra la fonte normativa del Diritto all’esenzione fiscale”, ha concluso Bagnato.

“Il contributo e le ragioni del sindacato Cisl Medici, a tutela dei medici  sono  state giustamente riconosciuti e sanciti dalle Autorità competenti, nel pieno rispetto dei contenuti contrattuali nazionali”, ha concluso il segretario generale Cisl Medici Lombardia Danilo Mazzacane.

05 Febbraio 2018

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