Presa di mira dal Tar, non passa il vaglio della Corte Costituzionale la norma della legge della Regione Puglia n. 4/2010 che prevede che i direttori generali possano concludere accordi contrattuali per prestazioni di riabilitazione in regime domiciliare solo con “strutture insistenti in altri ambiti territoriali regionali” qualora il fabbisogno per le prestazioni di riabilitazione in regime domiciliare non possa essere soddisfatto attraverso gli accordi contrattuali con i soggetti insistenti nel territorio dell’Asl di riferimento.
Il richiamo agli “altri ambiti territoriali regionali” è infatti, secondo la Consulta, una limitazione “irragionevole, inutilmente restrittiva della libertà di cura garantita dall’articolo 32 della Costituzione e persino discriminatoria”. Favorendo, di fatto, le strutture private territoriali regionali, senza evidenti vantaggi né per i cittadini né per la Regione, come spiega la Consulta nel corso del pronunciamento.
In particolare, nella sentenza 236/2012 pubblicata oggi, la Corte Costituzionale rileva come la normativa previgente in materia (art. 19 della legge regionale n. 26 del 2006, modificato dall’art. 19 legge regionale n. 25 del 2007) “consentiva esplicitamente ai direttori generali delle Asl di stipulare «contratti con i presidi accreditati per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione in forma domiciliare, insistenti nel proprio territorio e/o in altri ambiti territoriali, rivolte alla presa in carico dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali», al fine di realizzare il diritto alla libera scelta da parte dell’utente, di facilitare l’accesso alle cure e ridurre i tempi di attesa”. La nuova normativa, invece, pur seguitando a permettere alle Asl di stipulare accordi contrattuali con i presidi privati per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione domiciliare (art. 8, comma 3 della legge n. 4/2010, tuttavia delimita la possibilità di stipulare detti accordi contrattuali con le sole strutture ubicate nel territorio regionale. “Il richiamo ad «altri ambiti territoriali regionali» – una novità rispetto alle precedenti disposizioni, che, fino ad ora, si riferivano invece ad «altri ambiti territoriali», senza ulteriori specificazioni – circoscrive la possibilità di concludere accordi contrattuali con i soli operatori situati nel territorio regionale. Questa delimitazione su base territoriale, specifico oggetto di censura nell’attuale giudizio, è costituzionalmente illegittima”, afferma la Corte Costituzionale nella sentenza.
La Consulta osserva inoltre, tra le altre cose, che impedendo la stipulazione di accordi con strutture extraregionali, la Regione Puglia “non ottiene necessariamente un risparmio di spesa; anzi, potrebbe tradursi persino in una diseconomia, nel caso in cui le tariffe praticate dai presidi sanitari di altre Regioni siano inferiori a quelle pugliesi”. Le ragioni di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione del sistema sanitario “che, in linea astratta, sono idonee a giustificare una restrizione del diritto alla libertà di cura, in questo caso non sussistono”.
E in definitiva “dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 4, della legge della Regione Puglia 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), come sostituito dall’articolo 8 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), limitatamente alla parola «regionali»”.