Toscana. Referendum sulle tre Asl, quesito inammissibile per il Collegio statutario

Toscana. Referendum sulle tre Asl, quesito inammissibile per il Collegio statutario

Toscana. Referendum sulle tre Asl, quesito inammissibile per il Collegio statutario

Il quesito referendario del “Comitato Salute per Tutti” puntava all’abrogazione parziale della legge regionale del 24 febbraio 2005 per riorganizzare le Asl su base provinciale anziché in aree vaste. Per il Collegio, a rischio un vuoto normativo che poteva temporaneamente ostacolato il diritto alla salute.

Il referendum sulle Asl della Toscana non ci sarà, almeno per adesso: inammissibile il quesito che puntava a cancellare la riforma del 2005 che ha riorganizzato l’assetto del servizio sanitario dando vita alle tre grandi Asl attuali al posto delle dodici precedenti. Lo annuncia la Regione in una nota.

Il quesito referendario presentato lo scorso 18 dicembre dal “Comitato Salute per Tutti”, con la richiesta di abrogazione parziale della legge regionale del 24 febbraio 2005 e la proposta di una organizzazione delle aziende sanitarie su base provinciale, è stato dichiarato inammissibile dal Collegio di garanzia statutaria regionale, organo che ha il compito di valutare la conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali, giudicare dei conflitti di attribuzione fra organi regionali e pronunciarsi sull’ammissibilità e regolarità delle richieste di referendum popolari regionali.

“Non posso che prendere atto con favore – dichiara il presidente della regione Eugenio Giani – del parere espresso dal Collegio di garanzia statutario, motivato dall’intento di garantire la necessaria continuità ed appropriatezza del servizio sanitario offerto ai cittadini. La richiesta di abrogazione dell’organizzazione in aree vaste delle Asl toscane, se ritenuta ammissibile, avrebbe vanificato, di fatto, l’intero sforzo di programmazione messo in atto dalle Regione in questi ultimi anni”.

Il Collegio, spiega la nota della Regione, con la delibera del 20 febbraio 2026, ha respinto la richiesta referendaria spiegando come, in caso di esito positivo del referendum, si sarebbe creato un vuoto normativo colmabile solo con un nuovo intervento legislativo, dai tempi e dall’esito non conoscibile, “in lesione del fondamentale diritto alla salute e delle norme costituzionali e statutarie che la presidiano” indicato, negli articoli 32 della Costituzione e nell’articolo 4 dello Statuto regionale. Per il Collegio il quesito referendario proposto non avrebbe inoltre consentito agli elettori “una consapevole espressione del diritto di voto”.

06 Marzo 2026

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